Riassunto analitico
L’elaborato si propone di approfondire il tema del Regionalismo differenziato, denominato anche come ‘asimmetrico’ o ‘a doppia velocità’, con un particolare riferimento alla materia lavoristica. La legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 ha profondamente riformato la parte seconda del titolo V della Costituzione, introducendo al comma 3 dell’art. 116 Cost., la possibilità per le Regioni ordinarie di ampliare le proprie competenze aggiungendo prerogative nuove alle materie costituzionalmente spettanti in base all’art. 117 Cost. La riforma ha però aperto anche una nuova prospettiva in un panorama caratterizzato da un regionalismo basato su un modello di autonomia uniforme e generalizzato, con la sola eccezione delle Regioni speciali . Tale novità ha portato a una polarizzazione della dottrina, divisa fra chi vede nell’autonomia differenziata l’unico rimedio per rivitalizzare il regionalismo italiano e coloro che, al contrario, ravvisano una minaccia dell’unità nazionale, tanto grave da poter condurre ad una ‘secessione dei ricchi’ . Negli anni immediatamente successivi alla riforma costituzionale, vi furono vari tentativi di attuazione dell’autonomia differenziata. Tra il 2003 e il 2007, la Toscana, il Veneto, il Piemonte e la Lombardia avviarono il procedimento di differenziazione, i negoziati si spinsero fino alla presentazione di un disegno di legge in Parlamento, che non venne tuttavia approvato a causa dell’incerta situazione politica e della contestuale conclusione anticipata della legislatura . Le iniziative volte ad ottenere forme e condizioni particolari di autonomia vennero poi messe da parte in concomitanza dell’approvazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, e poi definitivamente abbandonate con il tentativo di riforma costituzionale Renzi-Boschi, notoriamente ispirato ad un modello centralista . Fallito il tentativo di riforma, il tema del regionalismo differenziato è tornato in auge, soprattutto, in seguito alle iniziative intraprese dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Lombardia. Infatti, nel febbraio del 2018 le tre Regioni settentrionali hanno sottoscritto degli accordi preliminari con il Governo, finalizzati alla futura stipula delle intese ex art. 116 Cost. Gli accordi, che non hanno prodotto alcun effetto immediato, si sono concentrati su quattro materie: politiche per il lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Successivamente, con l’inizio della nuova legislatura, le Regioni hanno dato avvio ai negoziati, tuttora in atto, utilizzando come base gli accordi sottoscritti. Nel corso del 2019 sono emerse due differenti versioni di bozze d’intesa, rispettivamente risalenti a febbraio e a maggio, dalle quali si è potuto notare un progressivo ampliamento del panorama delle materie da trasferire. Nel frattempo, anche altre Regioni ordinarie hanno presentato richieste volte ad ottenere ‘ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia’. Pertanto, il tema del Regionalismo differenziato resta e, resterà nei prossimi anni, al centro del dibattito politico e dottrinale. Sulla base di questi presupposti, il primo capitolo si concentrerà sulla ripartizione delle competenze fra il livello statale e regionale, come delineato dalla riforma del titolo V, con uno specifico riferimento alla suddivisione delle materie che toccano gli ambiti lavoristici. Nel secondo capitolo si analizzeranno le modalità di attuazione del meccanismo di differenziazione previsto dall’art. 116, con una successiva analisi delle richieste avanzate dalle tre Regioni settentrionali. Infine, all’interno del terzo capitolo si indagheranno le possibili conseguenze del regionalismo differenziato in ambito lavorista.
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