Riassunto analitico
Come il soffio nel fischietto di un vigile serve ad attirare l’attenzione su di un infrazione il Whistleblowing ha lo scopo di far emergere una situazione illecita; si perché il termine Whistleblowing significa proprio “soffiare nel fischietto”, non è ben chiara l’origine della parola ma sicuramente fa la sua comparsa nell’ambiente anglosassone dove il fenomeno è stato normato per la prima volta. Dalle sue origini nei sistemi di Common Law analizzeremo brevemente l’evoluzione del fenomeno in Inghilterra e negli Usa per passare seguendo un criterio cronologico in Europa nei sistemi di Civil Low dove l’esigenza di una struttura normativa per regolamentare il fenomeno si è sentita anni dopo ed ha avuto il suo punto fermo nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1937 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. Proprio di questo parleremo nell’elaborato, di lavoratori che a fronte di comportamenti illeciti o in presenza di un fondato e ragionevole dubbio segnalano ad appositi enti preposti al controllo tali comportamenti; la tutela del Whistleblower stà nel garantirgli l’anonimato da un lato e nel garantirgli adeguata protezione dal datore di lavoro o più in generale dalle persone che sono coinvolte nell’illecito dall’altro. Faremo un particolare focus sulla panorama italiano, sia nel settore privatistico che in quello pubblicistico e scopriremo una diversità ed una stratificazione di norme che rende disomogeneo il sistema e le tutele tra i vari lavoratori. Analizzeremo il sistema di ANAC, i canali predisposti e l’attuale piattaforma di segnalazione per finire con uno sguardo più europeistico di analisi sull’attuazione della direttiva all’interno degli stati dell’Unione.
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