Riassunto analitico
Con il termine spettacolo si suole indicare ogni rappresentazione di evento artistico, musicale, rievocativo, drammatico, coreografico, teatrale, lirico o cinematografico. In particolare, il D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 16 luglio 1947 definisce “spettacolo” … “manifestazioni che hanno propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale o un evento visivo, con personale abilità degli interpreti e rivolta a provocare il divertimento, in senso culturalmente ampio, degli spettatori”. La nozione di “lavoratore” dello spettacolo è quindi essenzialmente frutto della giurisprudenza che, nel corso degli anni, l’ha sviluppato con diversi orientamenti. Sono conseguentemente “lavoratori dello spettacolo” coloro che eseguono ed interpretano uno spettacolo fornendo una prestazione lavorativa che consiste nel mettere a disposizione dell’organizzatore dell’evento artistico le loro energie lavorative con collaborazione soggetta alle sue direttive dal punto di vista organizzativo. Possono pertanto essere considerati come tali coloro che direttamente o indirettamente siano in grado di dare il loro contributo alla realizzazione della rappresentazione, ma anche coloro che stabilmente o professionalmente, anche se con compiti ausiliari, svolgono una attività finalizzata alla concreta realizzazione dello spettacolo. È importante notare che la presenza di un pubblico non debba in questo senso essere considerato quale elemento imprescindibile affinché l’attività svolta debba essere considerata quale “attività dello spettacolo”. L’Art.3, comma 2, del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 non definisce dunque l’attività dello spettacolo esclusivamente quella svolta dal vivo ma, al contrario, anche quella senza una presenza di pubblico. L’elemento essenziale da tenere in considerazione è che sono considerati lavoratori dello spettacolo tutti coloro che partecipano in modo attivo alla realizzazione di un prodotto artistico e ricreativo. Tale prodotto è destinato alla utilizzazione di una pluralità di persone, che può essere fruito dal vivo oppure veicolato in supporti registrati per la loro commercializzazione o distribuzione. Queste figure professionali, come vedremo in seguito, siano essi artisti, ma anche tecnici o figure ausiliarie, vengono definiti dalla legge in modo preciso anche se non del tutto esaustivo.
|