Riassunto analitico
Il presente lavoro ha l'obiettivo di illustrare la significativa novità introdotta dall’art. 8 del D.L. 138 del 2011, convertito in legge 148 del 2011, nella dialettica tra legge e contrattazione collettiva. Tale disposizione rende pienamente libera la c.d. contrattazione di prossimità, aziendale e territoriale, di disciplinare l’intera gamma degli istituti del rapporto di lavoro, anche in deroga alle norme di legge (oltre che alle disposizione del CCNL), determinando un'evoluzione di fatto nei rapporti tra fonti del diritto del lavoro che ha visto riconoscere quote via via crescenti di competenze regolative alla contrattazione decentrata. Affinché il c.d. contratto di prossimità sia valido, esso deve essere sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda e trovare giustificazione nelle finalità espressamente previste; esso opera in deroga alla legge e al CCNL nelle materie tassativamente indicate, fermo restando il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, e ha efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati se sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. Con la complessiva riforma nota con il nome di “Jobs Act”, ancorata al canone di "ragionevolezza" inserito nell'art. 2, comma 2, D.lgs 81/2015, tramite cui il legislatore soddisfa l’esigenza di flessibilizzazione della disciplina del rapporto di lavoro, obiettivo prima raggiunto attraverso l'attribuzione di ampi poteri derogatori ai contratti collettivi, è emerso il problema dell’attuale sopravvivenza o meno dell’art. 8 della legge 148 del 2011 sulla c.d. contrattazione di prossimità, cui in un primo tempo il legislatore aveva commesso il compito di far fronte proprio a quella esigenza, unitamente al problema del rapporto tra legge e autonomia collettiva e la regola della derogabilità in melius ed inderogabilità in peius. Nel delinearsi di un nuovo rapporto tra legge e contratto, infine, risulta imprescindibile la considerazione degli approdi giurisprudenziali che interessano la contrattazione di prossimità.
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