Riassunto analitico
Alla base di questo studio vi è la riforma del processo tributario con l’avvento del d.lgs. n. 156/2015, in attuazione, della Legge 11 marzo 2014, n. 23. In particolare, si pone l’attenzione sulle principali novità introdotte, evidenziando come talune, siano limitate in sostanza, a modifiche o ad integrazioni conseguenti alla giurisprudenza consolidatisi negli ultimi anni, e come altre, invece, abbiano sicuramente portata più ampia. Ai sensi dell’articolo 12 del decreto di riforma, le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016, ad eccezione, dei nuovi articoli 67bis, 69, e la disposizione abrogativa dell’art. 69 bis, d.lgs. n. 546/92, che sono invece entrate in vigore il primo giugno 2016. Al fine di evitare confusione ed incertezze, le nuove norme processuali, operano in relazione a tutti i giudizi pendenti, alla data della loro entrata in vigore, non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai solo nuovi giudizi. L’obiettivo di questa tesi è quello di fornire un’analisi dell’intervento legislativo, evidenziando i principi, i criteri direttivi, e le maggiori criticità della legge delega, dopo aver ripercorso l’iter evolutivo e le varie interpretazioni (delle volte discordanti) fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza, degli articoli investiti dalla riforma in commento. La tesi è articolata in 3 capitoli: nel primo vengono evidenziate le modifiche apportate alle disposizioni generali; modifiche sicuramente di scarso rilievo poiché volte semplicemente ad adattarsi agli orientamenti giurisprudenziali forniti dalle Corti di cassazione e costituzionale negli ultimi anni. Nel secondo capitolo viene invece approfondito l’intervento legislativo di maggior rilievo, destinato ad aver largo impatto sul piano applicativo, relativo alla previsione dell’immediata esecutività delle sentenze tributarie. La novella risolve uno degli aspetti maggiormente problematici del previgente processo tributario. La differenziata esecutività delle sentenze delle Commissioni tributarie a favore del contribuente, rispetto a quelle a favore dell’ente impositore, aveva, infatti, suscitato dubbi circa il rispetto del principio della parità delle parti nel contenzioso tributario. L’ art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 limitava l’esecuzione in favore del contribuente ai soli obblighi contenuti in sentenze passate in giudicato, mentre l’art. 68 del medesimo testo normativo prevedeva che le sentenze delle Commissioni tributarie, anche se non definitive, fossero titolo per la riscossione del tributo. Infine, nel terzo capitolo, vengono prese in esame altre modifiche di particolare interesse quali il potenziamento degli istituti deflattivi del contenzioso (reclamo/mediazione e conciliazione), la sospensione ed estinzione del processo tributario e il giudizio di revocazione. Grazie a questo lavoro di ricerca, è stato possibile muovere delle considerazioni (che saranno approfondite nelle conclusioni finali) sul miglioramento in termini di funzionalità del processo tributario apportate dalla riforma in oggetto, che, seppur con le dovute specificazioni, hanno meritato il generale apprezzamento di rappresentanti delle istituzioni e luminari del diritto, i quali tuttavia non hanno potuto fare a meno di rilevare come gli interventi di riforma appaiano ancora troppo “tiepidi” per assicurare il necessario restyling del contenzioso tributario.
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