Riassunto analitico
L’in house providing è stato considerato, per lungo tempo, una modalità eccezionale, di gestione dei servizi pubblici locali, rispetto al normale ricorso alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della gestione dei servizi, operato dalla pubblica amministrazione, unica titolare del servizio oggetto di affidamento. Con le direttive appalti, concessioni e settori speciali, emanate dal Parlamento europeo nel 2014 il ruolo dell’in house providing viene rivisto e rivalutato. Per la prima volta viene data una definizione normativa, certa, dell'istituto e ne vengono definiti espressamente i requisiti di corretta ricorribilità. Le direttive sanciscono, poi, la pari dignità del ricorso all'internalizzazione (in house providing) rispetto alle altre due modalità di gestione dei servizi pubblici: esternalizzazione (ricorso alla gara d’appalto) e cooperazione tra amministrazioni. Rimane dunque nella sfera della libertà discrezionale della pubblica amministrazione la valutazione circa la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico che meglio risponde alle esigenze dell’utenza e dell'interesse generale . Nessun criterio gerarchico di ordinazione tra tali modalità di gestione è, infatti, fornito dalle direttive in esame . La giurisprudenza e l’ordinamento normativo nazionali rimangono, però, scettici rispetto al libero ricorso alla gestione in house dei servizi. Pur non avendo ancora recepito quanto disposto dalle direttive, l’orientamento nazionale pare assumere, ancora oggi, un atteggiamento piuttosto restrittivo sul punto. L’elaborato tenta una ricostruzione dell’istituto partendo dai principi sui quali si fonda la fattispecie in esame. Viene, inoltre, ripercorsa la principale giurisprudenza comunitaria che ha determinato, in modo decisivo, il contenuto dei requisiti per la legittima ricorribilità all’in house quale metodo di gestione dei servizi pubblici locali. Si illustra, poi, la risposta data negli ultimi anni, alla giurisprudenza comunitaria, da parte dell’ordinamento e della giurisprudenza nazionali. Si conclude infine con un’analisi delle nuove direttive e della reazione avuta dalla giurisprudenza nazionale all’emanazione delle stesse. Ci si sofferma in proposito sul contrasto di posizioni emerso tra due diverse pronunce del Consiglio di Stato, una emessa in sede consultiva con un parere della Sezione II, del gennaio 2015, l'altra in sede giudicante, con una sentenza del maggio 2015, della Sezione VI. Anche da questa vicenda emerge l'esigenza di un puntuale intervento della normativa nazionale di recepimento. Tale esigenza si estende anche alla disciplina dell’in house in materia di lavori, servizi e forniture, non solo in materia di gestione dei servizi pubblici locali. Con riguardo a questi ultimi inoltre si evidenzia la necessità di una maggior completezza della normativa in ordine all' affidamento diretto della gestione, rispetto alla disciplina interna finora vigente in materia.
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