Riassunto analitico
Il presente elaborato mira ad analizzare la disciplina, contenuta nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato con il D. Lgs. n. 14/2019 e che entrerà in vigore in data 16/05/2022, degli effetti determinati dall’apertura della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori dell'imprenditore insolvente. Nel Capitolo I, dopo un breve excursus sulle diverse tipologie di procedure concorsuali previste dall’ordinamento giuridico, vengono analizzati gli aspetti della liquidazione giudiziale maggiormente rilevanti ai fini di una migliore comprensione delle azioni revocatorie esercitabili nella liquidazione giudiziale. L’apertura della liquidazione giudiziale, oltre ad incidere sul patrimonio dell'imprenditore insolvente, incide anche su beni che sono usciti dal suo patrimonio per mezzo di atti dispositivi compiuti in un periodo antecedente alla data di apertura della procedura concorsuale, determinando automaticamente l’inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti anticipati e postergati, compiuti dall’imprenditore nei due anni antecedenti alla data della apertura della procedura, nonché attribuendo al curatore il potere di esercitare l’azione revocatoria ordinaria ovvero l’azione revocatoria concorsuale. L’ordinamento giuridico italiano prevede due tipologie di azioni revocatorie: l’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., e l’azione revocatoria concorsuale, la cui disciplina è contenuta nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Essendo quello dell’azione revocatoria un istituto che origina dal diritto privato, nel presente elaborato l’analisi dell’azione revocatoria fallimentare è preceduta dall’esame dell’azione revocatoria ordinaria. Quanto alla funzione di quest’ultima: l’azione revocatoria ordinaria è uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, previsto dall’ordinamento giuridico a tutela del creditore per ovviare ai tentativi di erosione della garanzia patrimoniale ad opera del debitore. L’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria da parte del creditore è utile nell’ipotesi in cui il patrimonio del debitore inadempiente non sia sufficientemente capiente per garantire la soddisfazione coattiva del creditore, in quanto l’azione è concessa per ottenere la declaratoria di inefficacia relativa (soltanto nei confronti del creditore) degli atti con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio in danno delle ragioni creditorie. L'azione revocatoria ordinaria in sede civile è analizzata nel Capitolo II. L’azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche nella procedura di liquidazione giudiziale: in tal caso, l'azione in questione, esercitabile dal curatore, assurge a strumento di tutela collettiva dei creditori concorsuali. Inoltre, l’ordinamento disciplina anche una revocatoria speciale, comunemente definita come azione revocatoria concorsuale. L’istituto dell’azione revocatoria concorsuale prevede un regime probatorio meno gravoso rispetto a quello dell’azione revocatoria ordinaria, e maggiormente favorevole per il curatore, legittimato all’esercizio dell’azione in sostituzione dei creditori. l rapporto tra l’azione revocatoria ordinaria e quella concorsuale è controverso in dottrina. Un primo orientamento ritiene che l'azione revocatoria fallimentare sia una specie della più generale azione revocatoria ordinaria, sulla base della considerazione che le due azioni hanno identica natura giuridica e si differenziano soltanto in ordine ai presupposti legislativi per l'esercizio dell'azione, nonché sotto il profilo processuale. L'altro orientamento sostiene, invece, che le due azioni siano completamente differenti in quanto non rispondono alla medesima ratio legis. Alle azioni revocatorie esercitabili nella liquidazione giudiziale è dedicato il Capitolo III.
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