Riassunto analitico
Nel vigore della vecchia normativa solo al debitore era riservata la legittimazione attiva ad avanzare proposte di concordato preventivo ai creditori e la gestione dell’intero patrimonio concordatario, al contrario, ai creditori era riservata solamente la scelta se accettare o rifiutare in blocco la proposta avanzata dal debitore, con l’alternativa, non sempre preferibile, del fallimento. A fronte di questa situazione e delle esigenze di dotare i creditori di un maggior potere decisionale, il legislatore della miniriforma fallimentare ha previsto una serie di misure innovative efficaci per incrementare la concorrenza all’interno del concordato, al fine di un miglior realizzo degli interessi del ceto creditorio. Nello specifico, con le modifiche apportate all’art. 163 l. fall., ad opera dell’art. 3 del D.L. del 27 giugno 2015, n. 83, si prevede, per la prima volta all’interno della disciplina fallimentare italiana, la possibilità di presentare “proposte concorrenti” nel concordato preventivo. Si ammette così la possibilità che anche i creditori possano avanzare, una volta che il debitore abbia proposto il concordato, delle proposte concorrenti a quella da quest'ultimo depositata. L’impatto è rilevante in quanto rompe, per la prima volta, il monopolio del debitore nella legittimazione a presentare una proposta da sottoporre all’approvazione dei creditori e successivamente all’omologa del tribunale, consentendo ai creditori di inserirsi della gestione societaria sostituendosi all’imprenditore in difficoltà. Attraverso l’elaborato si vuole offrire una visione complessiva del nuovo istituto ripercorrendo le fasi lungo le quali si sviluppa. Essendo un meccanismo nuovo, nell’ambito del concordato preventivo, molte sono le problematiche e le perplessità sollevate tanto da dottrina quanto da giurisprudenza sul tema, per tanto scopo di questo scritto è analizzarne gli aspetti più significativi, nonché critici, riscontrati durante la sua applicazione.
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