Riassunto analitico
Il declino dell’ordalia e l’esigenza di un sistema di giustizia basato sull’attività di professionisti portano alla creazione di una nuova modalità di risoluzione delle controversie, in cui l’interrogatorio diventa espressione della matrice ideologica su cui si innesta il sistema processualpenalistico adottato in un Paese. Infatti, l’analisi storica rende immediatamente evidente come le diverse influenze di matrice inquisitoria o, viceversa, accusatoria incidono sull’interrogatorio e sui diritti riconosciuti alla persona indagata. Dal sistema inquisitorio, che è espressione del principio di autorità, della presunzione di colpevolezza e che non contempla le garanzie del diritto di difesa del sospettato, si approderà con l’Illuminismo al sistema accusatorio. Questo poggia sul principio dialettico e opera un riconoscimento delle garanzie di cui necessita colui che è accusato di un reato, prime tra tutte il rispetto della presunzione di innocenza e del diritto di difesa. L’Italia, dopo l’introduzione della Costituzione, decise di introdurre il modello misto, ossia un processo di stampo essenzialmente accusatorio temperato da alcune previsioni di matrice inquisitoria, in vista del raggiungimento di un equilibrio tra le esigenze investigative e i diritti costituzionali della persona sottoposta alle indagini. In questo contesto l’interrogatorio si propone non tanto come mezzo di prova nelle mani dell’autorità inquirente quanto, invece, come strumento di difesa delle prerogative dell’indagato, il quale in effetti può entrare nella macchina processuale fin dalla fase delle indagini preliminari. Egli, assunto lo status di persona sottoposta alle indagini sia per mezzo dell’iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato e sia a seguito delle vicende ante-iscrizione, viene convocato o può presentarsi innanzi all’autorità procedente per rispondere circa la sua eventuale responsabilità nei confronti del fatto-reato. Nel nostro codice di procedura penale le varie tipologie di interrogatorio trovano la disciplina essenziale nelle previsioni generali di cui all’art. 64, dove si prevedono i preliminari dell’atto e gli avvertimenti all’indagato, che riguardano in particolare le facoltà dell’interrogato e le conseguenze del suo contegno nel corso dell’atto, e all’art. 65, dove si disciplina il vero e proprio interrogatorio nel merito, ossia il momento in cui avviene la contestazione dell’addebito all’interrogato e successivamente il momento della presentazione delle discolpe e delle risposte all'autorità procedente. Delineata la disciplina del codice di procedura penale, è essenziale dare spazio alla trattazione delle implicazioni concrete che le norme sull’interrogatorio comportano sul piano dei diritti dell’indagato. I diritti costituzionali di libera autodeterminazione e di difesa, nelle sue due accezioni di autodifesa attiva e passiva e di difesa tecnica, sono l’argomento nevralgico da analizzare allo scopo di delineare un’esposizione completa in merito all’effettività che l’ordinamento realmente riconosce alle garanzie della persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio. La libertà nelle scelte difensive, il diritto al silenzio, il diritto al mendacio e il diritto alla difesa tecnica sono così strumenti utili per valutare il concreto bilanciamento che il legislatore ha operato tra le esigenze investigative e le garanzie costituzionali.
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