Riassunto analitico
Com’è noto, la lesione di una situazione soggettiva provoca, di regola, il nascere, a favore del titolare della situazione, di un diritto potestativo che opera sul piano processuale, vale a dire, la facoltà di ricorrere agli organi dello Stato per ottenere l’attuazione della tutela. In dottrina, in effetti, si sostiene che “Negli ordinamenti giuridici moderni, il compito di assicurare il rispetto delle norme giuridiche appartiene allo Stato, e sussiste per il singolo il divieto dell’autotutela dei propri interessi”. Perciò al fine di garantire l’ordine pubblico ed esatta attuazione delle norme giuridiche, la facoltà, per il privato, di farsi giustizia da sé è stata costantemente vista con sospetto poiché si è sempre ritenuto che i conflitti di interessi vadano decisi mediante l’intervento dell’autorità giudiziaria e nell’ambito del processo. Tuttavia, i mezzi che l’ordinamento giuridico offre al privato per la difesa dei propri interessi non si esauriscono con il diritto di azione, essendo prevista anche la cd. Autotutela. Il legislatore ha predisposto nel codice civile una pluralità di strumenti che costituiscono forme di autotutela privatistica e, in seguito a tale scelta, la dottrina ha cercato di elaborare una classificazione. In particolare è possibile distinguere tra i rimedi inibitori, punitivi, esecutori, risarcitori, ed infine i più frequenti, cautelativi e risolutori. -Le fattispecie di autotutela cautelative hanno l’effetto di attribuire al titolare una serie di strumenti che consentono la conservazione del diritto violato o minacciato. Tra queste si indicano il diritto di ritenzione, vale a dire la facoltà attribuita al creditore di trattenere il bene qualora il debitore si renda inadempiente e mantenerlo a titolo di garanzia patrimoniale fino al momento del soddisfacimento del credito; l’eccezione di inadempimento consistente nel potere di sospendere la prestazione dovuta fino al momento in cui venga adempiuta la prestazione dell’altra parte; la sospensione dell’esecuzione concessa qualora sussista un mero pericolo di inadempimento risultante dalle condizioni patrimoniali del debitore; ed infine, la clausola solve et repete mediante la quale una delle parti può assicurarsi l’adempimento dell’altra mediante la sospensione provvisoria dei mezzi di tutela di cui gode, a prescindere dal proprio adempimento. - Le fattispecie di autotutela risolutorie consentono alla parte non inadempiente di recedere dal rapporto inadempiuto senza dover promuovere un giudizio. Si tratta, in teoria, di mezzi di risoluzione stragiudiziale dei contratti, e in particolare si menzionano la clausola risolutiva espressa, mediante la quale le parti convengono che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta secondo le modalità convenute. Diffida ad adempiere, che ha rappresentato una novità nel codice civile del 1942, consiste in un mezzo a favore del creditore per risolvere il contratto senza ricorrere al giudice, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dal legislatore ai fini della sua operatività, in sostanza è uno strumento di tutela di una parte dinanzi all’inadempimento dell’altra. Ed infine il termine essenziale, scaduto una volta il quale avendo perso la prestazione un elemento della sua struttura, la sua esecuzione è priva di rilevanza, risultando l’obbligazione estinta per impossibilità sopravvenuta della prestazione, salvo adempimento tardivo. La trattazione prosegue con altre fattispecie di autotutela, categoria che abbraccia la legittima difesa e stato di necessità, ipotesi nelle quali non si protegge soltanto un particolare diritto ma possono essere adattati ad un’ampia categoria di diritti che la legge non specifica espressamente.
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