Riassunto analitico
L’elaborato si occupa di analizzare il rapporto tra la necessità di rispettare il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e l’esigenza di punire gravissime violazioni dei diritti umani perpetrate sotto la protezione statale. La pretesa punitiva, in particolare, si inserisce in un contesto di transizione in cui si passa da un precedente regime antidemocratico ad un nuovo sistema statale rispettoso delle tutele e delle garanzie proprie dello Stato di diritto. L’obiettivo principale, dunque, è quello di evidenziare l’applicazione del diritto penale come strumento per “fare i conti” con il passato criminale di uno Stato. Dopo una preliminare definizione delle modalità operative del principio di irretroattività in Italia e in Europa esposta nel primo capitolo, l’analisi si origina dalla particolare formulazione dell’art. 7 comma 2 CEDU che, con il suo riferimento alla possibilità di punire fatti criminali “secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”, accoglie nella sua struttura la c.d. Formula di Radbruch. Quest’ultima, cui è dedicato il secondo capitolo, sostiene che nel conflitto tra i diversi valori del diritto si deve dare preminenza alla certezza, a meno che il contrasto della legge positiva con la giustizia non raggiuga un livello di ingiustizia intollerabile, tale per cui la certezza debba cedere dinanzi alla giustizia. Il paradigma radbruchiano viene utilizzato in ambito penale soprattutto nella transizione tedesca post-comunista per giustificare l’invalidazione del diritto della DDR a fronte degli omicidi commessi dalle guardie di frontiera contro chi cercava di superare il confine intertedesco. Il dibattito originatosi da questo utilizzo interessa ampliamente dottrina e giurisprudenza, soprattutto in relazione alla disapplicazione retroattiva della scriminante dell’uso delle armi da fuoco: nel terzo capitolo si cerca di tracciare una panoramica delle diverse argomentazioni giuridiche presentate sul tema, sottolineando di volta in volta il rapporto esistente con l’irretroattività e la risultante evoluzione del principio. Infine, si è manifestata la necessità di inserire un riferimento al dato contestuale, trattando i diversi modelli e strumenti della giustizia di transizione indicando il diritto penale come uno dei possibili mezzi attraverso cui risolvere le questioni del passato.
|