Riassunto analitico
L'aviazione civile internazionale si è rivelata un obiettivo particolarmente interessante per le organizzazioni terroristiche. La loro azione è infatti sfociata nei noti fatti di cronaca come l'attacco alle twin towers e al Pentagono dell'11 settembre 2001. Dopo gli attacchi è stato chiaro che gli atti criminali si erano evoluti e il problema della sicurezza aeronautica era diventato una esigenza da fronteggiare innovando e modernizzando le convenzioni internazionali vigenti. In particolare, con riguardo ai terzi danneggiati sulla superficie, era necessario innovare la Convenzione di Roma del 7 ottobre 1952, emendata poi dal protocollo di Montreal del 23 settembre 1978. L'attacco alle twin towers a New York e al Pentagono di Washington ha decretato infatti in maniera incontestabile l'imprevedibilità dei danni che possono essere causati sulla superficie mediante l'utilizzo di aeromobili. L'esigenza di rinnovare la disciplina è stata sentita particolarmente dagli organi della Unione europea e dall'ICAO, che si sono indirizzati in tal senso. Otto anni dopo gli attentati, in seguito alla Conferenza diplomatica tenutasi dal 20 aprile al 2 maggio 2009 presso la sede dell'International Civil Aviation Organization a Montreal, viene adottata una soluzione a livello internazionale per compensare i danni causati da un aeromobile a seguito di atti di terrorismo e di interferenza illecita. In quella circostanza viene stipulata una nuova Convenzione intitolata: «Convention on Compensation far damage to third parties, resulting from acts of unlawful interference involving aircraft» che introduce delle forme di risarcimento per i terzi che hanno subito danni sulla superficie a seguito di atti di illecita interferenza nella sicurezza della navigazione aerea, e una seconda Convenzione intitolata «Convention on Compensation for damage caused by Aircraft to third parties». Le due Convenzioni in esame espandono l'ambito di applicazione della nuova disciplina rispetto a quanto previsto dalla Convenzione di Roma (art. 23 ) e dal suo Protocollo modificativo che limitava l'applicabilità della disciplina internazionale ai soli danni causati nel territorio di uno Stato contraente da un aeromobile registrato nel territorio di un altro Stato contraente. Nella Convenzione relativa ai danni da illecita interferenza, invece, l'applicabilità si estende anche agli Stati non contraenti per i danni ivi causati da un operatore che ha la sede della propria attività o la residenza permanente in uno Stato contraente. Entrambe le Convenzioni del 2 maggio 2009, inoltre, possono trovare applicazione anche nel caso di danni causati da un aeromobile impegnato in un volo nazionale sul territorio di uno Stato membro; la condizione è che lo Stato abbia dichiarato, all'atto del deposito della ratifica, di voler estendere anche ai voli non internazionali l'applicabilità della disciplina delle Convenzioni in esame. Nessuna delle due Convenzioni è ancora in vigore.
|