Riassunto analitico
L’affidamento in prova in casi particolari di condannati tossicodipendenti o alcool dipendenti rappresenta una particolare forma di affidamento e ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale dei condannati bisognosi di un trattamento specifico non attuabile in stato di detenzione attraverso percorsi mirati alla cura dello stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza. Attraverso il pensiero dei maggiori esponenti della storia del diritto è possibile ripercorrere l'evoluzione del significato della pena passando da una tradizionale funzione essenzialmente retributiva, general-preventiva e special-preventiva ad una funzione rieducativa che ha trovato attuazione con la l. 354/75 portando dalla segregazione nel carcere alle forme di semilibertà e alle misure alternative alla detenzione. Da questo momento in poi la pena non è più immutabile, ma può essere rideterminata dal Tribunale di sorveglianza in base ai progressi compiuti dal soggetto all’interno dell’istituto nel percorso riabilitativo. I successivi interventi legislativi a partire dalla l. 663/86 sino ad arrivare alla l. 10/2014 hanno favorito ulteriormente la decarcerizzazione e l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione. Prima di argomentare l' affidamento in prova è importante considerare il possibile rapporto tra droga e criminalità e droga e carcere. Riguardo alla prima relazione il tossicodipendente frequentemente rischia di entrare nel circuito penitenziario a causa dei reati commessi in relazione al suo stato di tossicodipendenza problematica affrontata dalle strategie internazionali e nazionali contro l'uso, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda invece il rapporto droga e carcere la l. 685/75 evidenzia che il tossicodipendente è considerato come persona bisognosa di cure e prosegue con la l. 663/86 che annulla la sanzione penale qualora il soggetto intenda sottoporsi a un programma di recupero presupposto per l'accesso all' affidamento terapeutico. L'organo giudiziario preposto alla concessione della misura è la magistratura di sorveglianza formata da uffici, presidenti, magistrato di sorveglianza (che svolge funzioni di controllo, applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure, approva il programma di trattamento e decide sulla remissione del debito) e dal tribunale di sorveglianza i cui compiti sono: la concessione della misura, impartire le prescrizioni, il controllo dell' andamento della misura, la revoca in caso di andamento negativo o la dichiarazione di cessazione misura in caso di esito positivo. Gli organi preposti alla presa in carico dei tossicodipendenti in esecuzione penale esterna sono l'UEPE e il SERT. L’UEPE controlla la partecipazione del soggetto al percorso di riabilitazione, il rispetto da parte del tossicodipendente delle prescrizioni, integra socialmente gli affidati garantendo contemporaneamente la sicurezza sociale, in collaborazione di strutture sia pubbliche che private. L'intervista qualitativa semistrutturata al responsabile del SERT fornisce informazioni riguardo al lavoro svolto in questa struttura che consiste nella prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, certificazione dello stato di tossicodipendenza, collaborazione con l'UEPE e con il Prefetto per la verifica dello stato di tossicodipendenza e l’esecuzione del programma alternativo, interventi di supporto, psicoterapia, socio-educativi, residenziali, semiresidenziali e attività di consulenza in carcere. In conclusione da una ricerca statistica secondaria realizzata con la collaborazione dell'UEPE emerge che le revoche sono maggiori negli affidati provenienti dalla detenzione rispetto a quelli provenienti dalla libertà, al contrario i casi di archiviazione per chiusura del procedimento sono maggiori negli affidati provenienti dalla libertà rispetto a quelli dalla detenzione e in totale maggiore rispetto alle revoche, ciò è indicativo dell'andamento positivo della misura.
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