Riassunto analitico
L’obiettivo del presente lavoro è quello di offrire al lettore, attraverso l’analisi dell’istituto della residenza delle società, e non solo, gli strumenti attraverso i quali poter comprendere appieno i fenomeni dell’elusione e dell’evasione fiscale internazionale, temi di assoluta attualità. Nel primo capitolo ho cercato di indagare e comprendere le ragioni storiche che hanno comportato la genesi dell’esterovestizione e quindi dei fenomeni legati all’evasione ed all’elusione fiscale internazionale: la globalizzazione e la digitalizzazione dell’economia. Tali fenomeni, come ampiamente affrontato nel presente lavoro, hanno eliminato i confini economici in essere tra le diverse giurisdizioni nazionali; ciò mi ha spinto ad introdurre ed analizzare i limiti della sovranità impositiva statale in tema di giurisdizione extraterritoriale e quindi, il concreto legame tra fatto economico e l’ordinamento impositore ai fini dell’applicazione del tributo da parte di quest’ultimo. Il secondo capitolo, invece, entra nel merito della disciplina normativa nazionale ed internazionale in tema di residenza fiscale delle società: l’analisi dell’art. 73 TUIR, in particolare, il ruolo dell’oggetto principale, della sede legale e della sede dell’amministrazione ai fini della localizzazione della società oggetto di indagine (commi 3, 4, 5), il ruolo ed il valore ai fini probatori della presunzione legale relativa di residenza attraverso lo studio del caso EU pilot 777/10 (comma 5 bis), l’analisi dell’art. 4 paragrafo 3 del modello OCSE contro le doppie imposizioni e quindi lo studio del principio del “Place of effective menagment” come criterio risolutorio nei casi di doppia imposizione. Nel terzo capitolo ho cercato di indagare sulla natura dell’esterovestizione, uno dei temi principalmente affrontati all’interno dell’elaborato, e cioè se essa sia riconducibile, dunque, all’interno dell’universo elusivo oppure evasivo; vista la difformità ermeneutica in essere tra la Suprema Corte e l’Amministrazione Finanziaria nel considerare tale condotta, elusiva per la prima, evasiva per la seconda, è stato necessario tale studio per poter determinare se, nonostante la riforma fiscale del 2015 (D.lgs. 128), la quale escludeva la rilevanza penale delle condotte elusive, potessero essere ugualmente riconducibili all’esterovestizione condotte penalmente rilevanti. Una volta compresa la reale e mutevole natura di matrice giurisprudenziale dell’esterovestizione, mi sono preoccupato di definire i reati ipotizzabili in caso di sua configurazione nonché le difformità in tema di prova in essere tra processo penale e tributario. Nel quarto capitolo, conclusivo dell’elaborato, ho affrontato tematiche attuali e di dimensione maggiormente internazionale, come la natura nonché la definizione di paradiso finanziario, le società offshore, uno dei più celebri schemi di “risparmio” fiscale operato dalle grandi multinazionali negli ultimi 20 anni, il double Irish with a Dutch sandwich, e quindi una valutazione ed un’analisi, seppur superficiale, sulla two pillar solution dell’OCSE decisiva, nonostante la sua entrata in vigore sia prevista per il 2023, per poter finalmente imporre una global minimum tax alle grandi multinazionali, e quindi rendere il sistema impositivo globale maggiormente equo.
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