Riassunto analitico
Al giorno d'oggi l’evento della crisi dell’impresa bancaria non rappresenta più un evento eccezionale, frutto semplicemente di errori, carenze o irregolarità gestionali, ma un fenomeno strettamente dipendente al nuovo contesto ordinamentale e di mercato. Da anni quindi, si avvertiva la necessità di realizzare un sistema normativo completo che salvaguardasse la stabilità finanziaria, minimizzasse il costo dei dissesti economici, evitasse inefficienze, prevenisse stati di insolvenza o, nel caso in cui essa si realizzasse, riducesse al minimo le ripercussioni negative, preservando le funzioni dell’ente interessato. Con queste linee guida quindi, è stato realizzato un ampio quadro di norme finalizzato al perseguimento di tali obiettivi. La direttiva 2014/59/UE, mira in particolare all’ armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l’Unione e vuole assicurare che le varie autorità nazionali possano avere a disposizione gli strumenti idonei sia prima che le difficoltà si concretizzino in tutta la loro portata, sia quando i problemi siano già visibili. La direttiva BRRD ha preso in esame e ha stilato una serie di strumenti nuovi che le autorità possono utilizzare per gestire in modo ordinato stati di dissesto non solo a seguito del loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà. Troviamo infatti piani di risanamento indicanti le misure da adottare in caso di deterioramento della situazione finanziaria, capaci di ripristinare la sostenibilità economica; piani di risoluzione concretamente attuati, su richiesta della Banca d’Italia quando la banca ha mostrato i primi segni di squilibrio ed è, quindi, ancora alla fase iniziale, non avendo raggiunto quello stadio di irreversibilità; il bail-in che letteralmente significa salvataggio interno, e prevede il diretto coinvolgimento di azionisti, obbligazionisti e correntisti della banca interessata proteggendo e escludendo i depositi fino a 100.000 euro; il fondo di risoluzione unico che viene finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale che confluiscono poi nelle risorse da mettersi in comune a livello dell’unione; i sistemi di garanzia dei depositi che sono enti finanziati da enti creditizi e che operano a livello nazionale, il cui scopo è assicurare il rimborso di una quota dei depositi bancari. Sono stati inoltre introdotti il meccanismo di risoluzione unico che assicura che le decisioni di risoluzione in tutti gli Stati membri partecipanti siano adottate in modo coordinato ed efficace, minimizzando le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria e il meccanismo di vigilanza unico che è nato nel momento in cui il semplice coordinamento della vigilanza bancaria nazionale non era sufficiente per gestire le crisi e assicurare la stabilità finanziaria. Tali strumenti mirano a garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca; evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, contenere gli oneri a carico delle finanze pubbliche; tutelare i depositanti, nei limiti di quanto sancito dalla direttiva. Si vuole in particolar modo, che gli istituti creditizi in presenza di una difficoltà siano in grado gestirla, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario globale. In sostanza, l’Unione Europea ha scelto di trasferire i costi del dissesto dal bilancio pubblico ai clienti delle banche coinvolte, ovvero dai contribuenti ai risparmiatori.
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