Riassunto analitico
Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative. L'art. 25 del decreto definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le srl, sia le spa, le sapa, sia le società cooperative. La società per essere definita start-up deve possedere seguenti requisiti: - la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi; la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi; - deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; - il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro; - non deve distribuire o aver distribuito utili; - deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - non deve essere stata costituita per effetto di una operazione straordinaria. Viene istituita un’apposita sezione del Registro delle imprese con l’iscrizione obbligatoria per le start-up innovative e gli incubatori certificati al fine di poter usufruire dei benefici introdotti dalla normativa e nel contempo garantire la massima pubblicità e trasparenza. Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., sono introdotte le seguenti facoltà: - facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di c.d. “rinvio a nuovo” delle perdite - facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di S.R.L. istituti ammessi solo nelle S.p.A; - facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di S.R.L; - facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni. - facoltà di emettere strumenti finanziari. La start-up innovativa e l'incubatore certificato sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale. Viene introdotta un’apposita disciplina per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese startup innovative attraverso portali online, avviando una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding). L’elaborato prosegue con il richiamo dei concetti fondamentali relativi all’analisi di bilancio, attraverso la trattazione delle finalità che esse hanno. Le riclassificazioni di bilancio rappresentino una fonte preziosa di informazioni. Gli indici di bilancio rappresentano, rispetto alle riclassificazioni, un necessario completamento in quanto sintetizzano ulteriormente fenomeni d'azienda complessi. Gli indici di bilancio hanno la capacità di sintetizzare e di esprimere in termini quantitativi fenomeni d’azienda complessi: in particolare, la redditività, la solidità, la liquidità di un’impresa. Scegliendo opportunamente un certo insieme di quozienti si può apprezzare in termini quantitativi ciascuno dei tre fenomeni, comprendere le relazioni che li legano e quindi esprimere un giudizio di economicità maggiormente fondato sulla complessiva gestione aziendale. Infine, scopo di questa tesi è mostrare, attraverso il calcolo di alcuni indici, quale è stato l’andamento economico-finanziario di un campione di Start-up innovative negli anni precedenti la normativa, facendo una previsione dei possibili risvolti futuri, in termini di redditività e crescita.
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