Riassunto analitico
Il presente lavoro di ricerca verte sull’analisi dell’invalidità matrimoniale. Quando un atto di autonomia privata presenta anomalie rispetto al modello legale, ciò dà luogo ad una valutazione negativa dell’ordinamento, che si traduce in un giudizio di invalidità. Il legislatore però non adotta un unico criterio nel disciplinare la figura in questione, ma preferisce ricorrere ad una graduazione delle figure di invalidità, prevedendo un sistema che consente di formulare un giudizio di valore, in riferimento alla maggiore o minore difformità, dell’atto di autonomia privata, rispetto al modello legale. È necessario distinguere i negozi ad esclusivo contenuto patrimoniale, da quelli diretti a far nascere un rapporto di tipo personale, ragion per cui i principi dettati per l’invalidità contrattuale non possono essere applicati direttamente all’istituto del matrimonio. Il negozio matrimoniale è sicuramente un atto di autonomia privata, ma che presenta caratteristiche del tutto peculiari, come l’interesse personalissimo di costituire una propria famiglia. La terminologia utilizzata dal legislatore è ambigua e imprecisa, dal momento che non distingue tra nullità e annullabilità, designando con il significato atecnico di nullità ogni causa di invalidità del matrimonio. In questo modo, nella sezione intitolata “delle nullità matrimoniali”, si accomunano fattispecie eterogenee, riconducibili al fenomeno della nullità o a quello dell’annullabilità. Fatta questa premessa di carattere generale, all’interno del primo capitolo, dopo aver analizzato il rapporto tra l’invalidità, la separazione e il divorzio all’interno del nostro ordinamento e la dibattuta categoria dell’inesistenza mi soffermo sulle singole ipotesi di nullità e annullabilità del matrimonio, previste dagli artt. 117 e ss. c.c. Il matrimonio risulta nullo nei casi di bigamia, di impedimento di parentela non dispensabile e di impedimentum criminis, mentre è annullabile nei casi di interdizione, minore età, incapacità di intendere e di volere o se contratto in presenza di un vizio del consenso. Dopo la trattazione dettagliata delle singole ipotesi dell’invalidità matrimoniale civile, confronto brevemente alcuni aspetti delle nullità matrimoniali nel diritto canonico e, infine, tratto dell’azione di impugnazione, nelle sue componenti principali (competenza, legittimazione, poteri del pubblico ministero, rinuncia all’azione, prescrizione e decadenza). Nel secondo capitolo analizzo il concetto di simulazione matrimoniale e dell’ampio dibattito dottrinale che lo riguarda, antecedente e susseguente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, passando attraverso l’analisi della ricostruzione parlamentare della norma. Inoltre, analizzo in breve il problema attuale dei c.d. “matrimoni di comodo”, volti all’acquisto della cittadinanza, per poi concludere con l’azione di simulazione, gli effetti che ne derivano ed alcuni cenni alla simulazione matrimoniale nel diritto canonico. Nel terzo e ultimo capitolo, mi soffermo sull’analisi del matrimonio putativo e degli effetti personali e patrimoniali che ne derivano nei confronti dei coniugi e dei figli, i diritti del coniuge o dei coniugi in buona fede e la responsabilità del coniuge in mala fede. Il matrimonio putativo non costituisce un particolare tipo di matrimonio, ma una particolare disciplina degli effetti del matrimonio invalido e rappresenta una deroga al principio generale per cui un negozio nullo non produce mai nessun tipo di effetto.
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