Riassunto analitico
Dopo aver delineato le caratteristiche principali del testamento secondo l'ordinamento italiano, l’attenzione si è spostata sull’argomento principale: disposizioni di carattere non patrimoniale. Per espressa previsione normativa, esse hanno efficacia, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale (art. 587 cod. civ.); la legge ne prevede espressamente più di una; non di meno è prevalente l’opinione, secondo cui deve ritenersi che il testatore possa consegnare alla scheda testamentaria anche disposizioni, di carattere non patrimoniale, non esplicitamente contemplate dalla legge, le quali saranno efficaci, sempre che sia stata rispettata una delle forme testamentarie. Possono essere definite non patrimoniali, le disposizioni che si caratterizzano per avere direttamente ad oggetto prestazioni o effetti non patrimoniali; non si può escludere peraltro, che il testatore possa avvalersi di attribuzioni patrimoniali al fine di soddisfare interessi morali propri o di terzi. E’ evidente, infine, che le disposizioni non patrimoniali, solitariamente intese o in concorso con quelle patrimoniali, specie attributive della qualità di erede e/o di legatario, assolvono alla funzione di sistemazione degli interessi post mortem, in vista della quale, appunto una persona dispone per mezzo del testamento. L’attenzione si è poi spostata sul problema attuale del cosiddetto “testamento biologico” e dopo aver analizzato i lineamenti principali e aver accennato al panorama legislativo del suddetto argomento, la conclusione si è incentrata su una soluzione alternativa per fronteggiare la mancanza di regole precise in materia di “testamento biologico”, cioè affidarsi alle disposizioni non patrimoniali per far fronte al problema delle direttive anticipate.
|