Riassunto analitico
Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del “patto di famiglia”.
Si tratta della possibilità di un accordo tra un imprenditore e uno dei propri discendenti che, nel rispetto di determinate condizioni e senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità, ha come oggetto il trasferimento dell'azienda o delle quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”.
E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto alta la presenza di imprese a carattere “familiare” che operano addirittura nell’ambito delle società quotate in borsa.
Nel caso della successione dell’imprenditore ciò che egli aveva creato con fatica può essere dissipato con grossi rischi di disgregazione se non viene assicurata una certa continuità nella gestione. Ad oggi, non si è raggiunta una identità di vedute circa la natura e le caratteristiche del patto di famiglia così come disciplinato nel codice civile; lo stesso legislatore, inoltre, non ha ritenuto di dotare il nuovo istituto di una autonoma disciplina dal punto di vista tributario, sebbene sia evidente l’esigenza di promozione e di un incentivo che l’istituto vuole sviluppare. Gli unici interventi di natura tributaria sono stati introdotti dalla legge finanziaria 2007, limitatamente alle imposte di donazione e successione.
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