Riassunto analitico
Il focus legislativo nazionale in materia di operazioni tra parti correlate è da ravvisarsi principalmente nell’articolo 2391-bis c.c. e nel regolamento CONSOB 17221. La ratio fondamentale della disciplina introdotta nel codice civile si identifica in primo luogo nell’esigenza di incrementare maggiori responsabilità in capo agli amministratori di società quotate e parallelamente e proporzionalmente aumentare il coefficiente di disclosure rispettivamente nei confronti degli interessi delle minoranze e dei risparmiatori. Si prevede che la definizione di suddette operazioni correlate non sia vietata in toto, al contrario, che la conclusione sia frutto di un processo atto a tutelare gli azionisti e che la transazione si perfezioni in maniera trasparente dal punto di vista procedurale . Sotto il profilo normativo, l’articolo 2391-bis c.c. sottolinea l’ampiezza del raggio d’azione della Consob in materia di operazioni con parti correlate, tuttavia viene riconosciuta l’autonomia dei soggetti privati relativamente alla definizione dei procedimenti e dei protocolli nel raggiungimento degli adempimenti previsti. Assistiamo pertanto all’introduzione a livello societario del connubio tra self-regulation e intervento pubblico. Il regolamento 17221 nasce come suddetto, sotto la luce della delega operata dal codice civile, il concepimento di tale prodotto normativo non è stato agevole in considerazione della mutevolezza e complessità dei modelli di governance esistenti, pertanto la definizione di procedure diversificate aderenti ai contrapposti tessuti strutturali societari ha prodotto un eccesso di burocratizzazione e un overregulation. Per lungo tempo tale disciplina è rimasta priva di una legislazione aderente al tema delle operazioni con parti correlate, in passato eventuali abusi analoghi venivano ricondotti alle disposizioni in materia di “conflitto di interessi” in quanto la tipica contrapposizione di interessi che si viene a configurare all’interno delle transazioni di mercato veniva ad annullarsi. Ad oggi l’attenzione è aumentata nei confronti di coloro che sfruttano la propria posizione di potere per trarne benefici personali. Tuttavia, sarebbe fuorviante considerare qualsiasi operazione con parte correlata un processo atto ad abusare delle proprie qualità professionali, al contrario, la conclusione di queste tipologie di operazioni all’interno di gruppi di società può garantire una serie di vantaggi, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei beni e servizi offerti da una società appartenente allo stesso gruppo. A livello europeo invece un obiettivo compiuto della Comunità Europea fu la creazione di un mercato finanziario unico, predisponendo a livello legislativo la direttiva 46/2006 CE all’interno della quale si richiede la conformazione dei bilanci consolidati delle società quotate al principio contabile internazionale IAS, menzionando specificatamente le operazioni con parti correlate e fuori bilancio.
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