Riassunto analitico
Negli ultimi mesi sono stati numerosi i casi riportati nei tg e nelle prime pagine dei giornali dai media relativamente ai casi di disservizio (furbetti del cartellino, violenza sugli assistiti) nelle ASL e nelle aziende ospedaliere. Ciò ha portato i legislatori ad orientarsi verso strumenti che amplifichino i poteri in capo al dirigente. Un primo passo in tale direzione fu già messo in atto dal decreto legislativo n.150 del 2009, meglio noto come riforma Brunetta, che ridefinì il sistema disciplinare suddividendo le infrazioni in 2 categorie: 1.infrazioni di minore gravità nelle quali sono comprese 1.Rimprovero verbale 2.Rimprovero scritto (censura) 3.multa fino a quattro ore della retribuzione 4.sospensione fino a 10 giorni con privazione della retribuzione. 2.infrazioni di maggiore gravità nelle quali sono comprese tutte le infrazioni al di sopra della sospensione fino a 10 giorni. Una novità di rilievo fu data dal fatto che mentre l’applicazione di sanzioni relative alle infrazioni di maggiore gravità è rimasta in capo all’ufficio per i procedimenti disciplinari, la titolarità dell’azione disciplinare relativa alle infrazioni di minore gravità è stata affidata al “dirigente della struttura presso la quale il dipendente lavora”. Ma qual è, ad oggi, la figura responsabile dell’applicazione dei procedimenti disciplinari, per il personale infermieristico? Al fine di trovare risposta a tale quesito si sono esaminate le norme regolatorie dell’attività della professione infermieristica, è perciò doveroso, a tal punto, citare la legge 251 del 2000 che nell’istituire la dirigenza infermieristica al punto a) cita: l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni. Il problema della dipendenza gerarchica del personale infermieristico è un fatto purtroppo noto, infatti si è ritenuto opportuno citare un ricorso effettuato da alcune associazioni mediche al tar della lombardia nel 2007 riguardo al fatto che: “l’assetto organizzativo del SITRA, nel quale non sarebbero previsti ruoli o funzioni riservati ai dirigenti medici (…) violerebbe il diritto-dovere dei medici al pieno esercizio delle funzioni, esponendoli anche a rischi sotto il profilo delle responsabilità dirigenziali, che loro competono all’interno della struttura ospedaliera”. Il TAR però ebbe modo di precisare che: “nella gestione del personale infermieristico non vi è sovrapposizione tra le funzioni del dirigente infermieristico, che si collocano a livello organizzativo, con quelle dell’esercizio dell’attività professionale da parte degli infermieri», affermando inoltre che «la più efficiente e funzionale organizzazione del corpo infermieristico non potrà che tradursi in un vantaggio per l’intera struttura ospedaliera…”
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