Riassunto analitico
Il licenziamento nella cooperativa Alessandro Gibellini
Relatore: chiar.mo prof. Giuseppe Pellacani
Abstract
La cooperativa di lavoro si differenzia dalle altre tipologie di imprese per il suo scopo mutualistico, ed è lo stesso codice civile a definirla “società a capitale variabile con scopo mutualistico”. L’essenza dello scopo mutualistico è individuabile nella fornitura di opportunità occupazionali a condizioni più vantaggiose rispetto a ciò che il mercato offre. La legge 142 del 2001 ha cercato di modificare l’opinione per cui si potesse raggiungere lo scopo mutualistico senza considerare che in alcuni momenti i soci lavoratori potessero agire come soci e in altri come lavoratori. Il legislatore ha optato per il principio dello scambio ulteriore, che prevede la collocazione della prestazione del socio nel dominio di due rapporti “distinti”, uno sociale, volto a procurare lavoro e a ripartire il guadagno, e uno di lavoro, nella forma di lavoro subordinato o autonomo “o in qualsiasi altra forma”. Nonostante il mantenimento di massima della struttura normativa precedente, la riforma del 2003 ha fissato l’inscindibilità dei due rapporti, poiché solo attraverso la risoluzione del rapporto societario si sarebbe potuta ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro, senza possibilità alcuna di applicare l’articolo 18 della legge 300/1970 o l’articolo 8 della legge 604/1966, sancendo di fatto la preminenza del primo sul secondo. Le condizioni che disciplinano il rapporto con la società del socio lavoratore sono indicate nel regolamento interno, nel quale si trovano le fattispecie di esclusione del socio che vanno a incidere direttamente sul rapporto societario e, data la connessione funzionale dei due rapporti, sul rapporto di lavoro di conseguenza. La continua interferenza tra l’esclusione o il recesso del socio e il licenziamento o le dimissioni ha portato la giurisprudenza a offrire interpretazioni diverse e contrastanti tra loro riguardo alla figura del socio lavoratore, ritenendola a volte più socio e altre più lavoratore. Nella maggioranza delle opinioni si è ritenuto che l’esclusione del socio comportasse l’estinzione del rapporto di lavoro, senza il bisogno di un distinto atto di licenziamento, mentre in altre, al contrario, è stata riconosciuta la prevalenza del rapporto di lavoro, applicando la tutela reale in conseguenza di un licenziamento illegittimo. Tra le reazioni al licenziamento si evidenziano la tutela processuale, qualora il socio lavoratore, all’interno di un contesto d’incertezza dovuto al non chiaro assoggettamento al rito ordinario o a quello del lavoro, presenti impugnative connesse di esclusione e di licenziamento, e la tutela degli ammortizzatori sociali, come risposta a uno stato di disoccupazione transitoria o definitiva.
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