Riassunto analitico
L'elaborato si propone di analizzare in maniera approfondita il particolare impianto sanzionatorio collegato alle violazioni della disciplina riguardante il regime del reverse charge caratterizzato, nel corso del tempo, da una serie di modifiche volte a renderlo coerente con le pronunce della Corte di Giustizia europea. A tale scopo si è reso necessario analizzare accuratamente l'istituto dell'inversione contabile in tema IVA, con l'identificazione dell'ambito di applicazione (tramite un'analisi del disposto di cui all'art. 17 del Decreto IVA e la differenza tra operazioni interne ed operazioni esterne), gli adempimenti e gli obblighi necessari per l'assoggettamento delle operazioni a tale regime (derogatorio rispetto a quello ordinario) nonché le implicazioni e le conseguenze che esso comporta per il sistema di emissione delle fatture, siano esse per operazioni nazionali, intra-comunitarie oppure extra-UE. Il meccanismo del reverse charge, inizialmente utilizzato per facilitare la riscossione del tributo in specifiche circostanze, è divenuto con il tempo uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni fraudolenti ed evasivi, prima in ambito comunitario, dal momento della realizzazione del mercato unico europeo, e poi a livello dei singoli Paesi membri. Una volta affrontato il tema del reverse charge in tutte le sue sfaccettature, è stato possibile esaminare il regime sanzionatorio piuttosto complesso ed articolato ad esso collegato. Il riferimento normativo in tale ambito è rappresentato dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997 che però, nella versione originale, non presentava un esplicito rimando al tema dell’inversione contabile, in quanto quest’ultimo istituto è entrato a far parte dell’ordinamento italiano a partire dal 2000. Nel corso del tempo il Decreto è stato modificato in modo tale da prevedere in maniera concreta una risposta sanzionatoria alle violazioni del nuovo regime di applicazione dell’IVA, disponendo delle sanzioni piuttosto elevate senza tuttavia fare delle distinzioni rispetto a particolari fattispecie e casi che in realtà potevano verificarsi. Solo nel 2015 la disciplina è stata modificata in linea con le pronunce della Corte di Giustizia europea, attraverso cui si richiedeva un ridimensionamento delle sanzioni previste in ambito tributario nel rispetto del cosiddetto principio di proporzionalità, per evitare che la misura delle stesse potesse eccedere l’effettivo danno subìto dallo Stato. Ed è così che nella disciplina di cui al già citato art. 6 vengono aggiunti nuovi commi: oltre alle sanzioni generali per le violazioni commesse in ambito di reverse charge (modificate per essere in linea con il principio di proporzionalità), ne vengono introdotte altre, più specifiche, riferite a situazioni e circostanze che in passato erano state ignorate. Per completezza è stato infine trattato il tema del ravvedimento operoso, l’istituto attraverso il quale il contribuente che si accorga di aver commesso degli errori nell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile può richiedere una riduzione delle sanzioni ad oggi in vigore.
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