Riassunto analitico
L’esercizio dei poteri datoriali sulla prestazione dei lavoratori sono nel nostro ordinamento disciplinati e limitati da un complesso sistema di fonti normative: Costituzione, Codice civile, Statuto dei lavoratori, normativa europea ed italiana volta a garantire il trattamento dei dati personali. Tra i poteri del datore di lavoro vi rientrano il potere direttivo, disciplinare, e come momento intermedio tra direzione ed irrogazione della sanzione, anche il potere di controllare il corretto adempimento della prestazione dovuta dal lavoratore. A tracciare i primi limiti a tali poteri, è stata dunque la Costituzione, successivamente è intervenuta la legislazione contenuta nello Statuto dei lavoratori quale espressione di un contemperamento di interessi contrapposti degli attori del rapporto contrattuale.
Diverse sono le tipologie di sorveglianza disciplinate dal legislatore nazionale. Nell'opera si porrà l’accento su quelle norme volte a disciplinare il controllo in presenza, svolto a mezzo uomo (artt. 2 e 3 St. lav.); ma soprattutto verrà trattato la tipologia di controlli effettuati a distanza, ovvero quella serie di verifiche svolte con l’ausilio di impianti audiovisivi o altre apparecchiature, idonee a raccogliere e conservare informazioni circa la prestazione compiuta dai dipendenti, nel rispetto dei limiti alla riservatezza ovvero dei divieti imposti dal legislatore. Il tema risulta essere, per altro, di estrema attualità, in considerazione dello sviluppo tecnologico susseguitosi nell’ultimo decennio. A questo si deve l’introduzione di nuovi e moderni strumenti di lavoro che hanno – da un lato – portato benefici in termini di efficacia ed efficienza della produttività, ma che per contro hanno prodotto un mutamento dello scenario fattuale tale da sollevare nuovi interrogativi circa i limiti e le condizioni di liceità dei controlli sui dipendenti – in considerazione anche al fatto che suddetti sistemi permettono un ampliamento delle possibilità di controllo datoriale, dai quali deriva un elevato rischio di invasione nella sfera intima del prestatore, con la possibilità di acquisire e conservare informazioni e dati personale dei lavoratori –. Soprattutto, il tema risulta notevolmente attuale in ragione alla riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act). La Legge n. 183/2014 delegava al Governo (art. 1, comma 7, lett. f)) di adottare uno o più decreti legislativi, di cui uno che contenesse una “revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro”. In tal senso l’articolo 23 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 intende sostituire integralmente il testo dell’attuale art. 4 St. lav. L’avvento delle nuove tecnologie, ha oggi indiscutibilmente e profondamente modificato le logiche ed i sistemi di organizzazione del lavoro,sollevando la necessità di ammodernare una disciplina nata con l’intento di normalizzare strumenti non essenziali allo svolgimento della prestazione di lavoro ma mirati esclusivamente al controllo dei lavoratori. Oggi gli strumenti di lavoro incorporano essi stessi la possibilità di effettuare controlli – rendendo così inseparabili gli strumenti di lavoro dagli strumenti di controllo – di qui è comprensibile la necessità avvertita dal legislatore del 2015 di procedere ad una revisione della materia, aggiornando l’impianto di limitazione poste in capo al datore di lavoro.
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