Riassunto analitico
La liquidazione rappresenta una delle fasi finali della vita di un'azienda. Per “liquidazione” nel linguaggio giuridico ed economico si intende l’insieme delle operazioni che portano alla sistemazione o risoluzione dei rapporti patrimoniali, alla realizzazione di singoli beni o di complessi patrimoniali. Il ciclo di vita aziendale si caratterizza principalmente in tre fasi: la costituzione, lo svolgimento di un’attività costituente l’oggetto aziendale e l’estinzione. La terza fase prevede una sotto fase denominata “liquidazione”. Attraverso tale operazione straordinaria, l’impresa cessa la propria attività a livello produttivo- commerciale trasformando il proprio patrimonio netto sociale in denaro, estinguendo i debiti e, in ultima istanza, può prevedere la distribuzione tra i soci dell’eventuale attivo residuo. La fase liquidatoria delle società di capitali ha inizio col verificarsi di una causa di scioglimento che può essere di ordine giuridico o di natura economico – amministrativa. Sono tre le fasi in cui si articola tale procedura. La prima fase prevede l’accertamento dell’esistenza di una causa di scioglimento, la seconda fase il procedimento di liquidazione e la terza e ultima fase è rappresentata dall’estinzione della società. Le cause di scioglimento previste per le società di capitali, art. 2484 e seguenti, a differenza di quanto stabilito per le società di persone, acquisiscono efficacia determinando l’apertura della fase di liquidazione soltanto dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. Lo svolgimento vero e proprio del processo di liquidazione si ha nella seconda fase, in cui la società, pur continuando ad esistere con la stessa struttura e la stessa organizzazione, non persegue più lo scopo di svolgere l’attività economica, finalizzata alla distribuzione degli utili, bensì lo scopo di liquidare il patrimonio sociale. In tale fase i liquidatori sono tenuti a depositare, presso il Registro delle imprese, le proprie nomine che sostituiranno l’organo amministrativo. Fino a quando la nomina dei liquidatori non viene iscritta presso tale Registro, gli amministratori rimangono in carica. Nella terza fase vi è la conclusione dell’operazione. La liquidazione si conclude nel momento in cui la società viene cancellata dal Registro delle imprese, così che la sua estinzione possa essere decretata sulla base di quanto dettato dall’art. 2495 del codice civile. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il pagamento è dipeso da colpa di questi ultimi. Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014 l’efficacia degli atti di imposizione e riscossione è differita di cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il soggetto verso il quale deve essere emesso l’avviso è la società stessa, anche se estinta.
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