Riassunto analitico
Uno dei temi più delicati e controversi affrontati nella riforma del mercato del lavoro è certamente la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato. La legge 92/2012 è stata per lungo tempo sotto i riflettori delle polemiche per aver modificato uno dei capisaldi della disciplina del mercato del lavoro italiano: l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Il presente elaborato, dedicato all’analisi della disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo, è strutturato in 5 capitoli e intende affrontare le modifiche che sono state apportate alla disciplina dei licenziamenti individuali attraverso lo studio delle nuove disposizioni normative e degli orientamenti giurisprudenziali sorti a fronte di un testo di legge che presenta non poche problematiche interpretative. Nel primo capitolo si procederà alla definizione del concetto di licenziamento individuale, evidenziando i profili storici del licenziamento ed estinzione del rapporto di lavoro. Tale nozione giuridica è la risultante dell’esperienza compiuta negli anni che hanno preceduto il 1966, attraverso la contrattazione collettiva interconfederale nel settore dell’industria. Infatti, anteriormente a tale data, il codice civile del 1865, quello successivo del 1942 ed, in via interpretativa, anche gli artt.3, 4 e 41 della Costituzione del 1948 definivano esclusivamente il concetto di recesso del datore di lavoro. Agli inizi degli anni ’60 veniva finalmente redatto un primo progetto di intervento del legislatore mirato a favorire il superamento del sistema di stabilità obbligatoria del codice civile e ad introdurre limiti reali al potere di licenziamento e l’obbligo della conseguente riammissione effettiva del lavoratore nel posto di lavoro. Seguito da altre iniziative legislative, l’iniziale progetto culminava nell’approvazione della prima legge limitativa del licenziamento, avvenuta nel 1966. La revisione della disciplina sanzionatoria dettata dalla legge n.604 del 1966 culminava nell’approvazione dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori, legge n. 300/1970, che introduceva la tutela reale del posto di lavoro in base alla quale il licenziamento illegittimo era considerato invalido e, quindi, incapace di estinguere il rapporto di lavoro. Pertanto il datore di lavoro era tenuto a reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato ed a risarcirgli il danno. Erano previste due forme di tutele: una obbligatoria e una reale. Queste saranno oggetto di discussione del secondo e terzo capitolo del lavoro dedicato appunto allo studio approfondito della tutela obbligatoria e della tutela reale del posto di lavoro dal licenziamento illegittimo, attraverso anche la dottrina e le sentenze recenti della giurisprudenza si analizzeranno le problematiche giuridiche connesse al regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo per mancanza di forma, di giustificazione e del licenziamento discriminatorio. Il compromesso tra le varie forme di tutela dal licenziamento illegittimo, durante gli anni ’80, veniva più volte sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale a cui veniva chiesto di verificare l’esistenza di eventuali discriminazioni nel trattamento dei lavoratori e di valutare l’ammissibilità di una serie di quesiti referendari aventi ad oggetto l’art.18 dello Statuto dei lavoratori e finalizzati a generalizzare l’applicazione della tutela reale. I referendum sollecitarono l’iniziativa legislativa che culminò nell’approvazione della legge n.108 avvenuta nel 1990. Per tali motivi nel quarto capitolo si analizzerà l’art.18 oggi e le forme di tutela introdotte con la nuova riforma e la sua applicazione. Il quinto ed ultimo capitolo, invece, sarà dedicato al “rito della Riforma Fornero” ovvero al rito del processo del lavoro introdotto allo scopo di ridurre l’eccessiva durata dei processi di lavoro.
|