Riassunto analitico
La liquidità teorizzata in sociologia ha invaso anche gli istituti lavoristici al punto tale che in dottrina si è parlato di datore di lavoro liquido. Il tema della frammentazione organizzativa è ciclico dal momento che il bisogno di alleggerire gli oneri avvertito dal datore di lavoro non ha mai abbandonato il mondo dell’impresa. A questa necessità rispondono istituti come la somministrazione, il distacco o l’appalto, essi si ricollegano al principio di interposizione poiché realizzano la scissione della figura datoriale in formale e sostanziale: con la somministrazione il lavoratore, giuridicamente assunto dalle agenzie somministratrici, presta il suo lavoro a beneficio dell’azienda utilizzatrice. Il distacco, invece, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 276/2003 costituisce quella fattispecie in cui "un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa". Infine, l’appalto ex art.1665 C.c. è il contratto con il quale due imprenditori si accordano per fare in modo che uno, con propria organizzazione dei mezzi e propria gestione dei rischi, si impegna a compiere un’opera o un servizio, dietro corrispettivo. l’art. 29 co.2 del D. Lgs. 276/2003 ha inoltre previsto che tra appaltatore e committente sorgesse una responsabilità solidale, disegnando in questo modo i primissimi contorni della codatorialità. il dibattito dottrinale sulla codatorialità si è fatto più corposo in relazione all’entrata in vigore del contratto di rete che secondo l’art.3 co.4ter del D. L. 5/2009 è il contratto con cui più imprenditori collaborano in diverse forme al fine di accrescere i loro livelli di innovazione e competitività sul mercato sulla base di un programma comune. La codatorialità, pertanto, indipendentemente dal fatto che sia definita come un’obbligazione soggettivamente complessa sia che sia vista come tanti contratti collegati di cui uno è quello principale e gli altri una sua proiezione, rappresenta una modalità di gestione delle risorse umane coinvolte nella rete attraverso le regole di ingaggio. La disciplina del distacco, declinata nella prospettiva delle reti, è diventata più leggera dal momento che il requisito dell’interesse a distaccare sorge automaticamente in forza dell’operare della retee l’elemento della temporaneità viene elevato a unico strumento di verifica della legittimità dell’istituto. Infine, per rendere più appetibile lo strumento del contratto di rete il legislatore ha previsto che qualora fosse stata costituita una rete di imprese in ambito agricolo, se almeno il 40% delle retiste fossero state imprese agricole, sarebbe stato possibile procedere all’assunzione congiunta, un istituto che crea legami più forti della codatorialità poiché prevede che tra le partecipanti alla rete ci sia la piena condivisione di diritti, poteri e responsabilità, questo non succede nella codatorialità, per la quale, non solo le prerogative datoriali sono esercitate in funzione di un obiettivo preciso ma, sulla base delle regole di ingaggio, ci possono essere imprese che in un primo momento sono solo contitolari del rapporto di lavoro in quanto esse fanno parte della rete, che diventano codatrici solo quando esercitano sul lavoratore i poteri datoriali. L'impegno a sostenere le P.M.I. assunto dal legislatore tramite il contratto di rete non si esaurisce sul piano economico ma tocca anche quello sociale perché in questo modo anche le imprese di piccole e medie dimensioni possono far fronte alla R.S.I., infatti, uno dei campi di maggior successo del contratto di rete sia il welfare aziendale Il caso della RETE GIANO rammarica e dimostra che le potenzialità del contratto di rete non sono state pienamente comprese.
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