Riassunto analitico
Dopo alcuni cenni generali sul contratto preliminare il presente lavoro affronta le numerose problematiche in cui si imbattono le parti di un contratto di compravendita immobiliare. La situazione è complicata dall’orientamento giurisprudenziale in base al quale le nullità proprie del contratto di compravendita immobiliare (definitivo), come ad esempio le dichiarazioni riguardanti il titolo edilizio ovvero la conformità catastale, non si applicano al preliminare sulla considerazione che quest’ultimo non ha effetti traslativi. Succede così non infrequentemente che mentre il contratto preliminare è perfetto quello definitivo non potrà mai essere stipulato. Un’ulteriore complicazione deriva dal susseguirsi disordinato (ma la mancanza di coordinazione delle disposizioni che si avvicendano nella materia de qua potrebbe essere anche una deliberata scelta del legislatore) di norme a tutela della legittimità della situazione immobiliare; in questo quadro, in caso di inadempimento di una delle parti di un contratto preliminare il rimedio dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c. è divenuto inapplicabile. E, in proposito, il presente lavoro illustra come l’art. 2932 c.c. è una norma di fatto cancellata dall’ordinamento. La tesi poi si conclude con le problematiche che si riferiscono a quel particolare contratto preliminare avente a oggetto gli immobili da costruire.
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