Riassunto analitico
La disciplina dell’assegno di divorzio ha vissuto, fin dall’introduzione della L. 898/1970, l’avvicendarsi di una serie eterogenea di orientamenti della dottrina e della giurisprudenza che per oltre cinquant’anni hanno tentato, non senza difficoltà, di interpretare compiutamente il dettato dell’art. 5. Le criticità che sono state via via avvertite dai giudici in questa tortuosa opera interpretativa sono certamente derivate dalla circostanza che già il legislatore originario del 1970 avesse consegnato al giurista una norma non particolarmente raffinata, circostanza peraltro determinata dal fatto che, all’epoca, la materia divorzile risultasse appena introdotta nel panorama giuridico, e dunque del tutto nuova e di difficile comprensione. Inoltre, non è di secondaria importanza ricordare come tutto il diritto di famiglia abbia risentito notevolmente dei cambiamenti sociali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni del Ventesimo Secolo: l’emancipazione economica femminile sempre più incisiva, la crisi del mercato del lavoro intervenuta negli ultimi anni, le nuove forme familiari che sono venute a crearsi, le convivenze more uxorio, le unioni tra persone dello stesso sesso, e cosí via. Il percorso che si intende intraprendere nelle pagine che seguiranno sarà affrontato attraverso l’analisi delle tre tappe fondamentali che hanno contraddistinto l’istituto del divorzio, tappe che concretamente si sono tradotte nell’enunciazione, da parte della Suprema Corte di Cassazione, di tre principi di diritto che sono stati seguiti, di volta in volta, dai giudici per l’accertamento del diritto all’assegno: il criterio del pregresso tenore di vita (Cass. Civ. sent. n. 11490/1990); il criterio dell’autosufficienza economica (Cass. Civ. sent. n. 11504/2017); il criterio della funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno divorzile (Cass. Civ. sent. n. 18287/2018). Come avremo modo di esaminare, il percorso tracciato dalla Suprema Corte attraverso queste pronunce non è rappresentato esclusivamente da un itinerario “in avanti”, da un superamento del principio di diritto che è venuto prima, ma è altresí caratterizzato da un ritorno al punto di partenza, in una continua opera di puntualizzazione e messa a fuoco dei profili più meritevoli che sono stati di volta in volta enunciati.
|