Riassunto analitico
Il diritto alla privacy, la “riservatezza”, oggi frequentemente in uso potrebbe sembrare di formazione moderna. In realtà il concetto di privacy nasce come right to be let alone, definito da un articolo di Warren e Brandeis, i quali per primi hanno sostenuto l’esistenza del right of privacy. Nella realtà italiana il primo accenno di privacy si ha con Santamaria Ferrara nel 1937, il quale pose l'attenzione sul concetto di riserbo, definendolo come “diritto contro le indiscrezioni e curiosità altrui; una specie di diritto inedito, applicato alla sfera d’intimità della persona, ed escludente in vario grado l’ingerenza di estranea conoscibilità e pubblicità, oltre i limiti imposti da ragioni di ordine pubblico”. Tra gli studiosi si sostiene una differenza tra segretezza e riservatezza, differenza secondo la quale la prima difenderebbe “la persona contro le attività di terzi, rivolte a venire a conoscere, scoprire, violare la sfera della vita privata”; mentre la seconda difenderebbe “la persona dalla divulgazione di notizie sue private, legittimamente acquisite dal divulgatore”. Questa continua ricerca di nuovi termini e di nuove definizioni sottolinea la volontà ed il desiderio di comprendere la portata di questo nuovo diritto e le conseguenze che questo può o potrebbe avere nell'ordinamento. Non la sola rivoluzione industriale ha influenzato la nascita della privacy, ma anche la stampa e l'elaborazione elettronica, che hanno annullato progressivamente i limiti spaziali e temporali. Il progresso tecnologico e telematico degli ultimi quarant'anni, tanto più la diffusione dei computer dagli anni '70, ha di fatto aumentato la capacità di raccolta e classificazione delle informazioni (nonché il loro trasferimento in tempo reale a distanze enormi), richiedendo un adattamento del diritto. Il riserbo ha cosi lasciato spazio al termine privacy, una privacy intesa in un'accezione ben più ampia, onnicomprensiva, rispetto a ciò che il riserbo portava con sé, in quanto si va aldilà della semplice riservatezza perché si passa da un diritto negativo (l’essere lasciati da soli) ad un diritto positivo, che pretende un “potere di controllo” sui propri dati personali, cioè il potere di vigilarne e vietarne la circolazione ed anche il potere di modificarli e cancellarli. Si assiste cosi ad un diritto alla riservatezza che è “work in progress”, perché è un diritto attuale, “alla moda”, che si è sviluppato solo recentemente. Il diritto alla privacy è divenuto dunque un diritto proprio dell’individuo in tutti i campi della vita. Da queste premesse si muove il presente elaborato, che ha l'obiettivo di circoscrivere questa ampia materia, e la sua ampia disciplina, ad un settore caratterizzato da delicatezza e sensibilità, quale quello sanitario. Si andranno a trattare innanzitutto le fonti che hanno permesso l'introduzione di questa prerogativa e quindi una sua tutela, per giungere a trattare in modo più dettagliato e preciso ciò che si intende per dato sanitario e le responsabilità in ordine al trattamento che ne derivano.
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