Riassunto analitico
Il presente elaborato prende in esame le decisioni di annullamento nel giudizio di cassazione, ed in particolare focalizza la sua attenzione sulla delicata linea di demarcazione tra l’annullamento con rinvio (art. 623 c.p.p.) e quello senza rinvio (art. 620 c.p.p.). Si vede, poi, come l’individuazione della formula decisoria più corretta dipende dalla particolarità del caso concreto al vaglio della Corte di cassazione; e proprio l’adozione dell’una piuttosto che dell’altra formula può rappresentare un restringimento o un ampliamento dei poteri cognitivi attribuiti alla Corte Suprema. Pertanto, sono dapprima passati in esame i casi di annullamento senza rinvio di cui all’art. 621 c.p.p., seguendo la distinzione tradizionalmente elaborata in dottrina tra le due categorie, a seconda che essi abbiano un effetto puramente o prevalentemente rescindente, ovvero all’effetto rescindente si accompagni un giudizio di natura rescissoria: nella prima categoria, si annoverano i casi di cui alle lett. a), seconda parte, di mancanza di una condizione di procedibilità; lett. b), in cui l’asserito reato non compete al giudice ordinario, che difetta di giurisdizione ex art. 20 c.p.p.; lett. c), in cui il provvedimento ha contenuti esorbitanti dalla giurisdizione penale; lett. d), in cui il provvedimento non è consentito dalla legge; lett. e) ed f), in caso di condanna per un reato concorrente o un fatto nuovo, ma non contestato – decisioni inficiate pertanto da nullità ex art. 522 c.p.p. –; lett. g), quando qualcuno risulta condannato a causa d’errori sull’identità fisica ossia non era l’autentico imputato; lett. h), qualora il provvedimento impugnato sia un bis in idem contra reum; infine, lett. i), in cui sia impugnata una sentenza di appello che abbia deciso in materia inappellabile: qui la Corte ritiene il giudizio, come se l’appello fosse stato un ricorso; fanno parte della seconda i casi previsti dalla lett. a), prima parte, che contempla due ipotesi – l’estinzione del reato e il fatto non previsto dalla legge come reato –, e dalla lett. l), che considera genericamente ogni altro caso in cui il rinvio sia superfluo, potendo «essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari», nonché l’ipotesi prevista dall’art. 619, comma 3, c.p.p., solo formalmente di rettificazione, in cui la Corte applica all’imputato norme più favorevoli, anche se sopravvenute al ricorso. Si passa poi in rassegna l’annullamento con rinvio (art. 623 c.p.p.), che è ordinato quando, cassata in tutto o in parte la decisione impugnata, occorre procedere ad un nuovo esame del fatto, o dare altrimenti un provvedimento che implichi apprezzamenti di fatto, e caratterizzato, altresì, per il fatto che la decisione di annullamento elimina la decisione che costituisce oggetto del ricorso per cassazione. L’art. 622 c.p.p. individua poi, attraverso criteri predeterminati, il giudice competente per il nuovo giudizio rescissorio, una volta disposto l’annullamento con rinvio: in particolare, una prima distinzione è operata a seconda della natura dell’atto annullato, a seconda quindi che si tratti di ordinanza o di sentenza; altra e più settoriale diversificazione è operata nell’ambito degli annullamenti di sentenze, a seconda dell’organo della pronuncia, se collegiale o monocratico. Infine, si passa alla disamina dell’art. 622 c.p.p., descrivibile anche come una ipotesi particolare di annullamento con rinvio, anziché al giudice penale però, a quello civile: il fenomeno dell’annullamento ai soli effetti civili, cui consegue, quando occorre, il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, si articola poi nelle due fattispecie, singolarmente esaminate, a seconda che si annullino solamente le disposizioni o i capi riguardanti l’azione civile ovvero si accolga il ricorso della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell’imputato.
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