Riassunto analitico
L’elaborato, diviso in quattro capitoli, si propone di trattare il sindacato del g. a. sugli atti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inquadrandolo in un contesto più generale e seguendone l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. Nel primo capitolo viene illustrata la crisi del principio di legalità, che è stato sostituito dal principio di costituzionalità, rivalutando il ruolo della giurisprudenza nel processo di elaborazione del diritto. Viene, poi, affrontato il problema della discrezionalità tecnica e dei concetti giuridici indeterminati, che hanno una funzione integrativa del precetto legislativo e rinviano al mondo della tecnica e del mercato attraverso clausole “vuote”, bisognose di essere tradotte in regole da applicare al caso concreto della vita da parte dell’Autorità antitrust e dal g.a. Nel secondo capitolo viene affrontato l’argomento dell’Antitrust, le cui caratteristiche essenziali sono l’identità prevalentemente tecnica e l’estraneità all’indirizzo politico-governativo. Ad essa è affidato il compito di tutelare la concorrenza attraverso le funzioni di regolamentazione e di vigilanza. Infine è presa in considerazione, per comprendere meglio alcuni degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, relativamente all’abuso di procedimento e all’anticipazione della soglia di punibilità la sentenza del Consiglio di Stato, VI sez., n. 1673/2014, Coop Estense v. Esselunga. Nel terzo capitolo è trattato il sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Autorità Garante. Da un punto di vista diacronico abbiamo due orientamenti, il cui discrimen è stato sancito dalla sentenza n. 204/2004 Corte Cost.: il primo, più risalente, ritiene che il giudice amministrativo debba mostrare “deferenza” nei confronti dell’Antitrust, il secondo sostiene, al contrario, la necessità del vaglio del giudice. Il secondo orientamento, per quanto concerne l’intensità del sindacato giurisdizionale, opera una distinzione fra un sindacato intrinseco, debole e non sostitutivo sulla cognizione dei provvedimenti dell’Autorità antitrust e uno intrinseco, forte e sostitutivo sulle sanzioni. Infine, data la presenza nelle norme che regolano i mercati dei concetti giuridici indeterminati, per salvaguardare la certezza del diritto, viene rimarcata la necessità di dar vita, da parte del g.a., ad orientamenti coerenti, in modo che gli operatori economici possano conoscere, ex ante, le condotte vietate e l’Autorità antitrust sanzioni solo le condotte effettivamente illecite, evitando, così, che le sue decisioni siano colpite dal vaglio giurisdizionale. Un paragrafo è dedicato all’incidenza del c.d. approccio economico nella valutazione degli illeciti antitrust. Nel quarto capitolo sono analizzati i concetti di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, che hanno un ruolo fondamentale, tanto da essere inseriti nell’art.1 del c.p.a. Tali principi trovano il loro fondamento negli artt. 6 e 13 della CEDU e nella Carta di Nizza del 2000. Infine, un paragrafo è riservato alla sentenza CEDU del 2011, relativa al ricorso presentato dalla Menarini contro lo Stato italiano, in cui si lamentava la mancanza di “piena giurisdizione” del giudice amministrativo nazionale, ponendo il problema del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nella sua decisione la Corte ha riconosciuto che il TAR e il Consiglio di Stato italiani soddisfano pienamente i requisiti di indipendenza ed imparzialità e che, nel caso di specie, hanno avuto una cognizione penetrante del fatto. Dalla sentenza, inoltre, emerge la necessità di abbandonare la dicotomia sindacato “debole” e sindacato “forte”, per abbracciare la nozione di “sindacato effettivo” o penetrante al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
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