Riassunto analitico
Questo elaborato si occupa di analizzare la disciplina dell’ordinamento italiano con riferimento alla pena perpetua. Il primo capitolo tratta i principali avvenimenti storici che hanno condotto all’abolizione della pena di morte, dalla concezione di Beccaria al Codice Zanardelli, giungendo infine all’affermazione dei principi della Costituzione nel secondo dopoguerra. La disciplina che risulta nel Codice Penale italiano, in seguito all’abolizione della pena di morte, individua l’ergastolo al vertice delle sanzioni previste dall’ordinamento. In seguito, vengono analizzate le principali tipologie di ergastolo nel sistema penale. L’ergastolo comune, disciplinato dall’art. 22 del codice penale; l’ergastolo ostativo, che risulta dal combinato disposto degli artt. 22 c.p., 4 bis o.p. e 58 ter o.p.; e l’ergastolo c.d. di terzo tipo, riguardo al quale viene pronunciata un’ importante sentenza dalla Corte Costituzionale, che potrebbe avere un significato importanza in una prospettiva futura. Di ognuno di questi tipi di sanzione viene analizzato il contesto storico nel quale si evolvono, in particolare con un richiamo alla legislazione d’emergenza dei primi anni ’90, per il contrasto con in reati di criminalità organizzata di stampo mafioso. Di ognuna di queste categorie di pena, inoltre, vengono analizzati i principali dubbi di incompatibilità sollevati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionale prima e da quella europea poi. In tale contesto vengono affermati i dubbi di compatibilità con il principio rieducativo della pena sancito dall’art. 27 comma 3 Cost., con il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost. e anche con alcuni articoli della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, ed in particolare con l’art. 3 CEDU, che stabilisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti. Il secondo capitolo tratta il sistema dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione che risulta dalla legge di ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975, n. 354), in attuazione del principio rieducativo della pena, attraverso cui qualsiasi detenuto può accedere a tali benefici in relazione al raggiungimento di alcune tappe definite nel percorso del trattamento rieducativo. Tale sistema si applica anche alla categoria di detenuti ergastolani, i quali vedono nella liberazione condizionale un’opportunità di uscire dal carcere. I principali istituti che vengono presi in considerazione sono i permessi premio, il lavoro all’esterno, la semilibertà, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale. Seri dubbi di legittimità sorgono in relazione all’ergastolo ostativo, il quale, assieme alla disciplina del carcere duro contenuta nell’art. 41 bis o.p., individua un vero e proprio trattamento differenziato per i condannati per i reati più pericolosi. Tali reati sono i c.d. reati di prima fascia individuati dall’art. 4 bis o.p. e gli autori di essi non possono accedere al sistema premiale previsto per i detenuti comuni, se non in conseguenza alla loro collaborazione con la giustizia. Tale disciplina viene criticata fortemente dalla dottrina maggioritaria e giunge fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale condanna l’Italia, nella sentenza Viola c. Italia, per violazione dell’art. 3 CEDU.
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