Riassunto analitico
Per un’efficace azione di contrasto al crimine, in particolare quello organizzato di tipo mafioso, è necessario affiancare all’azione repressiva “classica”, un intervento patrimoniale diretto ad eliminare i profitti illecitamente accumulati che costituiscono la causa prima di questo tipo di delitti. Il tentativo di destabilizzare l’assetto economico delle organizzazioni criminali riscontra un significativo sviluppo nel tema del sequestro e della confisca dei patrimoni illeciti, correndo lungo il doppio binario del processo penale e del procedimento di prevenzione. Nel processo penale, per raggiungere lo scopo di contrasto alle organizzazioni criminali incidendo sul versante patrimoniale, rilevano gli istituti del sequestro preventivo, del sequestro finalizzato alla confisca “estesa” (comma 4 dell’art. 12-sexies della legge n. 356/1992), della confisca per sproporzione (art. 12-sexies della legge n. 356/1992) ed, infine, della confisca ex articolo 416 bis, comma 7, del codice penale. Le misure di prevenzione patrimoniali sono finalizzate a prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti che sono considerati socialmente pericolosi, indipendentemente dalla prova della realizzazione di specifici fatti penalmente rilevanti. La disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali come strumento di contrasto alla criminalità organizzata si trova nel d.lgs. 159/2011, definito Codice antimafia. All’art. 20 vi è il sequestro di prevenzione, mentre all’art. 24 si trova la confisca di prevenzione patrimoniale ed all’art. 25 la confisca per equivalente. La disciplina delle misure di prevenzione non è stata inserita dal legislatore all'interno del codice di procedura penale. In caso di lacune, devono essere colmate con alcune norme del codice di rito penale, in particolare quelle che regolano il procedimento di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p. Il Codice antimafia disciplina la competenza per l’applicazione delle misure, i soggetti destinatari, il giudizio di primo grado passando poi al sistema delle impugnazioni (è prevista la possibilità di un giudizio d’appello, un ricorso in cassazione ed, in caso vi fossero le condizioni, l’applicazione dell’istituto della revocazione) e la fase esecutiva delle misure. In questo settore, particolare importanza viene rivestita dal Fondo Unico per la Giustizia. Successivamente, si dimostra necessario analizzare le novità in tema di amministrazione giudiziaria, come disciplinato dal d.lgs. 159/2011, soffermando in particolare l’attenzione sull’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Per raggiungere una maggior efficienza nel momento del sequestro, della confisca e della riassegnazione dei beni è stata creata l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si avvertiva la necessità di un organismo che potesse occuparsi a livello centrale della gestione e della destinazione dei beni. Con la sua istituzione si sono raggiunti importanti traguardi nel contrasto alla criminalità organizzata, ma le critiche che vengono mosse all’Agenzia sono molteplici. L’Agenzia nazionale svolge funzioni di supporto all’autorità giudiziaria, di amministrazione dei beni nel corso del procedimento giudiziario e, nella fase amministrativa, l’Agenzia dovrà procedere alla destinazione dei beni confiscati in via definitiva. Procedendo poi con un’analisi della destinazione dei beni confiscati, si nota che essa è regolata dagli artt. 47 e 48 del Codice antimafia. Essi possono essere beni immobili, beni aziendali, beni mobili o somme di denaro. Per ogni categoria di bene è previsto un procedimento di riassegnazione differente, ma con la costante dei fini sociali che possono essere raggiunti dal riutilizzo dei beni anche grazie a finanziamenti previsti a livello nazionale ed europeo ed alla normativa regionale.
|