Riassunto analitico
Il sistema delle impugnazioni cautelari assume, nel nostro sistema processuale penale, una particolare rilevanza in virtù di tutti quei principi e quei valori che ne stanno a fondamento come colonne portanti di un sistema democratico e improntato alla difesa dei beni primari dell’uomo: la vita e la libertà. Un sistema processuale penale è, di per sé, tipicamente finalizzato alla repressione dei comportamenti criminosi e all’allontanamento dalla collettività dei soggetti socialmente pericolosi che, mediante il loro atteggiamento antisociale possono compromettere l’equilibrio e la stabilità di una comunità rispettosa delle regole che essa stessa si è data per garantire una pacifica convivenza. Tuttavia, anche nella repressione del crimine, l’ordinamento non può dotarsi di regole, rischiando di trasformare le esigenze di rieducazione e di risocializzazione costituzionalmente garantite, in mere istanze punitive e retributive. Ecco quindi che assumono fondamentale rilevanza i principi ed i valori che nell’arco di lunghi anni lo Stato è riuscito a cristallizzare in precise disposizioni e a codificare anche e soprattutto grazie alla forza rinnovatrice e uniformatrice della normativa sovranazionale, specialmente quella europea. Anche l’Italia ne ha recepito le istanze uniformando il sistema processuale penale ai principi da essa derivanti. Numerose sono state le modifiche e le opere di riforma dell’ordinamento processuale, all’epoca ancora toppo vicino alle istanze dell’ormai superato ordinamento fascista. Sulla scia dell’onda riformatrice avviata successivamente alla Convenzione EDU, numerosissimi sono stati gli interventi riformatori del Legislatore italiano, i quali trovano un loro primo momento decisivo nell’emanazione del nuovo codice di procedura penale del 1988. Tale codice è certamente più rispettoso delle garanzie di cui poc’anzi accennato e pone una particolare attenzione al momento fondamentale in cui, a seguito della commissione di un fatto criminoso, l’individuo viene sottoposto a processo e, talvolta, soggetto a misure cautelari. Ed è proprio l’esigenza di restrizione della libertà personale a richiedere un attento e rigoroso rispetto delle norme processuali che impediscono inutili abusi e che rischiano di trasformare la giustizia di uno Stato nella vendetta del singolo. Per questi motivi il soggetto sottoposto a misure coercitive che restringano a qualunque titolo ed in qualsiasi modo la sua libertà personale, ha il diritto di richiedere al giudice un controllo esteso al merito della misura affinché venga verificata la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che giustificano una tale limitazione secondo quanto previsto dalla legge. Il sistema delle impugnazioni cautelari è un sistema particolare rispetto all’ordinario regime delle impugnazioni generali attraverso cui si snodano i tre gradi di giudizio tipici del processo penale. La sua peculiarità deriva per l’appunto dalle specifiche esigenze di celerità e speditezza che, più di tutto, caratterizzano il procedimento incidentale de libertate al fine di garantire che la restrizione “ingiusta” si protragga per il minore tempo possibile e che la decisione sulla sua legittimità (formale e sostanziale) venga assunta in tempi ridottissimi. Attualmente, all’interno del codice di rito, viene delineato un sistema di impugnazioni cautelari che trova la sua disciplina negli articoli 309, 310 e 311 c.p.p. Innanzitutto, caposaldo di tale sistema è l’istituto del Riesame ex art. 309 c.
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