Riassunto analitico
Le innovazioni tecnologiche, come ad esempio l’introduzione del container, e la progressiva globalizzazione dei mercati avvenuta a partire dal secondo dopoguerra hanno favorito la nascita e lo sviluppo di un sistema integrato di trasporti, nel quale le varie modalità di trasporto possono essere combinate tra loro per offrire un servizio più efficiente ed economico agli utenti. Ha così cominciato ad espandersi il fenomeno del trasporto multimodale, ossia quel trasporto effettuato tramite l’impiego di più modalità di trasporto (ad esempio trasporti marittimi e terrestri oppure terrestri e ferroviari, ecc.), sotto la responsabilità di un unico soggetto, denominato operatore di trasporto multimodale (OTM). Come tutti i fenomeni nuovi e in espansione, anche il trasporto multimodale si è rivelato portatore di problematiche per il diritto. La coesistenza, all’interno di un unico contratto di trasporto, di più modalità di trasporto, ognuna differente dalle altre, ha creato parecchi dubbi su quale dovesse essere la disciplina giuridica applicabile al trasporto multimodale. Ogni singola modalità di trasporto, infatti, è portatrice di una propria disciplina specifica e diversa dalle altre, fissata da leggi statali e convenzioni internazionali spesso inderogabili. La mancanza, sia a livello nazionale che internazionale, di una normativa uniforme che disciplini compiutamente il fenomeno ha alimentato le incertezze su quale debba essere il regime giuridico applicabile al trasporto multimodale ed, in particolar modo, alla responsabilità del soggetto che se ne fa carico. Il dibattito, sia in sede legislativa che giudiziaria, è riassumibile nelle posizioni di chi è favorevole ad un regime di responsabilità unico dell’operatore di trasporto multimodale, e chi invece è favorevole ad un regime di responsabilità segmentato, che si identifichi di volta in volta con quello proprio della modalità di trasporto impiegata lungo la tratta in cui si è verificato l’evento dannoso. In un senso o nell’altro, e con gli appositi temperamenti e accorgimenti dovuti alla diversità di impostazioni ed obiettivi, si sono mosse le organizzazioni internazionali nel tentativo di produrre regole uniformi, sia di natura normativa sia di natura negoziale. La giurisprudenza si è trovata di fronte al complicato compito di elaborare soluzioni temporanee nel perdurare del vuoto normativo. La posizione della Cassazione italiana sembra essere ormai consolidata nella scelta di un regime unico di responsabilità dell’operatore di trasporto multimodale, con applicazione delle disposizioni del codice civile, ma non mancano decisioni in senso contrario, sia dei giudici di merito sia della stessa Suprema Corte. Anche in dottrina il dibattito è più che mai acceso. Si attende l’intervento chiarificatore del legislatore nazionale e internazionale, perché vi sia certezza di diritto per quello che si è dimostrato essere un fenomeno in forte espansione e di grandi prospettive.
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