Riassunto analitico
In base ad un sentire diffuso il terreno elettivo delle azioni di responsabilità, sia prima che dopo la riforma delle società capitalistiche e delle procedure concorsuali, è rappresentato dalle azioni che in base all'art. 2394 bis c.c. competono al curatore fallimentare, al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa o al commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria. Nella disciplina del concordato preventivo manca invece una norma spacifica dedicata agli effetti nei confronti degli atti pregiudizievoli.
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