Riassunto analitico
L'argomento dell'elaborato scritto è relativo alla responsabilità degli enti collettivi, un tema relativamente nuovo, se si conta che solamente nel 2001 viene emanata in Italia la normativa che abbatte definitivamente il principio, ed ormai vetusto brocardo, societas delinquere non potest, ed inedito visto che disciplina, per la prima volta, una forma di responsabilità, derivante da reato, in capo alle persone giuridiche. L'obiettivo è quello di evidenziare le varie problematiche della normativa e cercare di fornire risposte, possibilmente coerenti, in particolare sulla natura della responsabilità, derivante da reato, attribuita all'ente collettivo. Nello specifico, il problema relativo alla natura della responsabilità solleva un enigma di rango costituzionale, vista la sua indubitabile crisi applicativa di fronte all’articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale e che sembrerebbe essere stato scritto esclusivamente per le persone fisiche, come divieto di responsabilità per fatto altrui o divieto di responsabilità per mancanza dell’elemento soggettivo del reato: dunque, ostacolo insormontabile e limite invalicabile per gli enti collettivi? Per fornire una risposta corretta agli interrogativi bisogna indagare profondamente nella sostanza e nei punti più delicati e nascosti della normativa, introdotta nel 2001, e fornire una soluzione coerente ed adattabile alla speciale, nuova ed inedita tipologia di autore di reato: l’ente collettivo. Per fare ciò, e al contempo garantire un’analisi esaustiva, ho ritenuto che fosse necessario esaminare l’origine del problema, indagando dove la criminalità d’impresa, e il reato commesso dai colletti bianchi (white collar crime), è stata scoperta per la prima volta e come si è tentato di reprimerla o quanto meno di attenuarla. Le prime sentenze americane sulla questione sono risalenti ai primissimi anni del Novecento e nelle stesse appare nitidamente la loro straordinaria rivoluzionarietà. Successivamente mi è sembrato doveroso analizzare il contenuto della normativa, da un lato in merito ai soggetti destinatari delle regole, al principio di autonomia della responsabilità della societas, ai suoi specifici caratteri, alla scelta delle sanzioni volte a fronteggiare la moderna criminalità economica. Dall’altro, ho concentrato al massimo l’attenzione, sulla vexata quaestio relativa alla tipologia di responsabilità delle persone giuridiche, denominata amministrativa dal Legislatore italiano ma che è sostanzialmente penale. Per ultimo, ancora più nello specifico, abbiamo esaminato quello che può essere definito il cuore della disciplina e cioè i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva del reato, commesso dall’organizzazione collettiva ed esaminando nel dettaglio la colpevolezza dell’ente. Sul punto, il delitto della persona giuridica si configura normativamente nel caso in cui una persona fisica, legata funzionalmente all’organizzazione societaria, commette un reato(-presupposto) nell’interesse o vantaggio dell’ente, derivante direttamente dalla mancata adozione od efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per questo nel testo non è mancata l’analisi dei modelli organizzativi, anche in rapporto alla normativa antinfortunistica di nuova emanazione, in quanto rappresentano quel profilo organizzativo che se deficitario causa la colpa dell’ente collettivo, la cd. colpa di organizzazione.
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