Riassunto analitico
Il fenomeno del whistleblowing trova origine nella letteratura americana e nei paesi di common law, che hanno manifestato da sempre il loro interesse in materia, al contrario dell’area di civil law dove le prime normative in materia di whistleblowing e di tutela del whistleblower sono state sviluppate ed incoraggiate solo a seguito di una spinta proveniente dal diritto internazionale. Viene definito whistleblower colui che, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, testimonia e denuncia un illecito, un’irregolarità o anche solo il rischio che possa verificarsi, e decide, di segnalarlo a una persona o autorità che possa provvedere in proposito. Oggi il whistleblowing è considerato uno strumento utilizzato nell’ambito di proposte in tema di trasparenza e di lotta contro la corruzione, diffuso sia nel settore privato che nel pubblico. Il crescente interesse manifestatosi per il whistleblowing in Europa, si deve alla direttiva 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. L’obiettivo della direttiva consiste nel disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali che risultano, allo stato attuale, estremamente frammentate ed eterogenee. A tal proposito lo scopo del presente elaborato è quello di analizzare lo sviluppo e la diffusione del whistleblowing in Europa, soffermandosi sulla situazione in Italia, dove attualmente non è presente, ancora, una normativa unificata per il settore pubblico e privato. Sono state analizzate le principali leggi che hanno introdotto per la prima volta nel nostro paese norme dirette alla regolamentazione del whistleblowing, mettendo in evidenza le differenze che sussistono tra le tutele previste per i whistleblowers del settore pubblico e quelle del settore privato. Successivamente ci si è concentrati sulla prevenzione delle condotte ritorsive sul luogo di lavoro, in particolare sul mobbing che, per un verso rientra tra le fattispecie segnalabili da parte del whistleblower, per l’altro, il fenomeno vessatorio potrebbe trarre origine proprio dalla segnalazione a causa di una non adeguata tutela dei dati personali del lavoratore segnalante. Infine, è stata condotta un’analisi sperimentale e di ricerca sulla struttura dei canali e dei moduli di segnalazione su un vasto campione di enti pubblici, oltre che di aziende e multinazionali prevalentemente appartenenti ai settori bancario, meccanico e agroalimentare.
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