Riassunto analitico
1. Diritto di recesso Ai fini della nostra analisi, il diritto di recesso risulta essere l'argomento che più ci interessa. Si tratta di un diritto che rientra nella categoria dei diritti amministrativi, ma che influenza notevolmente anche il profilo patrimoniale e i rapporti interni con gli altri soci, andando a modificare l'assetto interno della società. In questi termini, si può certamente considerare la partecipazione in una Società per azioni, come un atto di investimento ed il recesso l'operazione esattamente opposta (c.d. atto di disinvestimento)1. Ciò viene confermato sia dall'analisi della struttura della dichiarazione di recesso, sia la disciplina che legittima il c.d diritto di exit. Per quanto riguarda il primo profilo, vi è chi sostiene che il dettato degli artt. 2437 ss. c.c. andrebbe inquadrata nell'ambito della figura civilistica del recesso, ovvero quale potere di sciogliere il vincolo contrattuale, tramite dichiarazione unilaterale di volontà. In altre parole, l'uscita del socio rappresenta lo strumento che gli permette di porre fine, in anticipo, all'operazione di investimento. Per quanto invece concerne il secondo aspetto, i presupposti che rendono possibile l'attribuzione al socio della facoltà di uscire dalla compagine sociale, evidenziano come l'uscita venga concessa agli azionisti che manifestano volontà contraria a decisioni societarie, in grado di alterare in via significativa le caratteristiche originarie della partecipazione. In altre parole, qui il recesso funge da strumento di tutela del singolo investitore2. In questa prospettiva, la funzione del disinvestimento costituisce la “chiave di lettura” sia per la soluzione delle principali questioni interpretative poste dalle fattispecie legali (opponendosi alle varie teorie che interpretano restrittivamente le previsioni legislative), che per l'individuazione dei limiti delle cause statuarie e la determinazione dell'importo delle quote di liquidazione3. Tuttavia non sembra corretto riprendere la funzione civilistica dell'istituto e trasportarla nel mondo del diritto societario: infatti il diritto di recesso dell'azionista appare assai differente dallo stesso in ambito civilistico (art. 1373 c.c.). In ambito civilistico, l'istituto è inserito all'interno di un rapporto contrattuale (di scambio) ove gli interessi coinvolti sono solamente quelli del recedente e della controparte contrattuale; viceversa, in ambito societario, la dichiarazione di recesso del socio intacca anche gli interessi degli altri membri e influisce sui terzi, legati alla compagine sociale: quindi, nonostante le società abbiano spesso fonte contrattuale, le peculiarità dei rapporti societari richiedono di focalizzarsi sui tratti caratteristici della fattispecie, rispetto al diritto comune. Infine, è da mettere in discussione il fatto che il recesso, nelle varia accezioni in cui è concesso al socio, svolga sempre una funzione di disinvestimento: in talune occasioni svolge, invero, funzione di tutela delle minoranze4. Si può pertanto dire che non risulta una costante funzione di disinvestimento, e da un lato, non va attribuito eccessivo peso ai dati letterari di una disciplina imprecisa e spesso contraddittoria; dall'altro, l'indagine volta alla ricostruzione dell'istituto non può prescindere dalla verifica delle sue diverse funzioni nelle singole fattispecie in cui è riconosciuto tale diritto.
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