Riassunto analitico
La legge italiana non regolamenta la situazione di una famiglia di fatto legata da un rapporto affettivo e solidaristico, unita da una comunione di vita analoga a quella del matrimonio. E' sicuramente possibile affermare che tale situazione non sia illecita, in quanto non contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Numerosi sono stati i tentativi di creare una disciplina organica che li regolasse, senza arrivare ad una conclusione univoca. Vista la diffusione sempre maggiore del fenomeno, si è cercato di sopperire a tale vuoto mediante l'uso degli strumenti ordinari, singole leggi, disposizioni dettate ad hoc o estensioni della normativa già in vigore. A tali premesse fa eccezione la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e il conseguente decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno completato il progetto di parificazione tra figli legittimi e figli naturali. Un aspetto interessante è costituito dalla sempre più ampia diffusione di convenzioni con le quali le parti possano autodisciplinare il loro rapporto in modo da renderlo, nei limiti del possibile, assimilabile a quello matrimoniale, data la libertà concessa loro dall'autonomia contrattuale. Assumono importanza, sia nel corso dello svolgimento della vita in comune: accordi relativi alla prole, all'abitazione adibita a casa famigliare, profili relativi alla contribuzione ed al mantenimento, i regimi patrimoniali adottabili dalle parti; sia in previsione di eventuale rottura per crisi o cessazione della vita di coppia per morte del convivente.
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