Riassunto analitico
Le vicende personali tra i coniugi non devono intaccare il loro ruolo di genitori: la presente trattazione mira dunque a comprendere in che termini possa riversarsi sui figli la crisi coniugale e quali tutele, nell’ambito di quest’ultima, siano previste a favore del minore. La riforma del diritto di famiglia, alla luce del dettato costituzionale e sulla scia delle normative sovranazionali, ha portato ad una nuova concezione dello stesso: da oggetto di diritti altrui a soggetto di diritti propri. In considerazione di ciò e nell'ottica di una sua protezione, ogni provvedimento deve essere assunto tenendo conto del superiore interesse del minore. Quest'ultimo rappresenta infatti un principio cardine, dell'ordinamento nazionale e non solo, nonché un criterio guida che deve essere seguito dal giudice in ogni sua valutazione e statuizione. Per tale ragione fondamentale risulta essere anche la previa audizione del minore in ogni procedimento che lo riguardi, in particolare in caso di rottura dell’unione familiare, qualora debba essere disposto il suo affidamento e quanto esso comporta. A tal proposito, può riscontrarsi una sorta di inversione di marcia rispetto al passato, in quanto viene oggi privilegiato l’affidamento condiviso rispetto a quello esclusivo: ciò consente di realizzare a pieno la bigenitorialità, ossia il diritto del bambino a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. E’ comunque prevista una comune responsabilità genitoriale, sostitutiva della vecchia potestà parentale: tale insieme di poteri e doveri, da esercitarsi conformemente alla personalità del figlio e in modo da incentivarne lo sviluppo psicofisico, discende dal fatto stesso della procreazione e, pertanto, è destinata a sopravvivere anche nelle ipotesi di separazione personale dei coniugi, o scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio. Dire che la responsabilità dei genitori rimane di comune titolarità anche in situazioni di crisi coniugale, tuttavia, non può certo significare che l'esercizio della stessa resti invariato. Particolare rilievo ha il diritto di visita: oltre ad essere una facoltà, nonché un’opportunità di mantenere vivo il rapporto con i figli, per il genitore non affidatario configura anche un dovere, quale espressione della solidarietà negli oneri verso i figli; lo stesso dicasi per il genitore non collocatario della prole. La collocazione della prole presso l’uno o l’altro genitore è criterio preferenziale ai fini dell’assegnazione della casa coniugale; trattandosi di un diritto dotato di valenza non solo personale ma anche patrimoniale, il giudice deve sì tenerne conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ma nel disporlo deve avere esclusivo riguardo all’interesse morale e materiale dei figli. Ai fini di uno sviluppo equilibrato ed armonioso, dall’obbligo di cura, educazione e valorizzazione della personalità del minore, in conformità alle sue inclinazioni ed aspirazioni naturali, risulta poi inscindibile l’obbligo di mantenimento. Altro aspetto drammaticamente rilevante nell’ambito di quell’ampia cornice che è la crisi coniugale è, infine, la sottrazione internazionale di minori. In questo quadro si comprende a pieno come il minore rappresenti la vera vittima della conflittualità tra i genitori, al punto da essere trasferito o trattenuto in un Paese diverso da quello in cui è nato e cresciuto senza pensare alle ripercussioni che ciò può avere sulla sua sfera esistenziale. Anche in considerazione di questo aspetto della realtà, la protezione del fanciullo e la tutela dei suoi diritti hanno ormai acquisito un ruolo estremamente rilevante all’interno degli ordinamenti giuridici di gran parte degli Stati, tanto da rappresentare un punto fermo e costante nell’ambito delle relazioni internazionali, oltre che nell’ordinamento nazionale.
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