Riassunto analitico
A seguito dell’introduzione del Decreto legge 118 del 24 Agosto 2021, poi convertito in legge (l. 147/21), è stata introdotta, nell’ordinamento giuridico, la procedura di composizione negoziata della crisi di impresa. Si tratta di uno strumento volto ad offrire all’imprenditore, commerciale o agricolo, una strada innovativa ed alternativa, al fine di gestire l’avversa situazione economico-finanziaria in cui questi versa e di favorirne il risanamento. Tale procedura, che prende avvio con la presentazione di un’istanza alla camera di commercio, prevede di affiancare all’imprenditore una figura professionale, che lo assista nel difficile compito di trovare un accordo con almeno una parte del ceto creditorio. Dopo la nomina del suddetto esperto, prende infatti avvio una fase di negoziazione con i creditori sociali. Durante questo arco temporale, l’imprenditore avrà la possibilità di salvaguardare il patrimonio sociale dalle azioni aggressive dei creditori, sfruttando le misure protettive che sono accessibili, previa apposita istanza da presentare presso il tribunale competente e da iscrivere nel registro delle imprese. Al termine di questa fase di trattive, come indicato nel decreto stesso, sono diverse le soluzioni negoziali che si possono prospettare. La norma però, oltre a richiamare, quali possibili epiloghi, alcuni degli strumenti già previsti dalla Legge Fallimentare, ha anche introdotto, come extrema ratio , il c.d. concordato semplificato. Si tratta di un epilogo del procedimento avviatosi con la domanda alla camera di commercio, che non prevede l’adesione dei creditori ad una proposta del debitore. L’idea sottesa a tale rimedio è che si debba offrire uno strumento che possa consentire di superare l’impasse venutasi a creare, a seguito dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con i creditori. Il concordato semplificato prevede infatti che il debitore debba presentare un piano di liquidazione del patrimonio, che non viene però votato dai creditori sociali. Quest’ultimo aspetto costituisce un elemento di novità rispetto al concordato preventivo, alla cui disciplina, comunque, il nuovo D.l. 118/21 rinvia, in molti punti. L’omessa fase di votazione non costituisce però la sola differenza tra il nuovo concordato semplificato ed il concordato “ordinario”. L’elaborato che viene di seguito proposto, si pone dunque l’obiettivo di sviluppare un confronto tra la procedura concorsuale di concordato preventivo e il nuovo concordato “semplificato”, esaminando le differenze e la potenziale concorrenza tra i due istituti. Nei primi due capitoli verranno illustrati i principali aspetti della nuova disciplina di composizione negoziata, quale necessaria anticamera del concordato semplificato. Seguirà poi un’analisi approfondita di quest’ultimo strumento, prima di passare alla parte di confronto col concordato “ordinario”. I capitoli centrali recheranno, dunque, un’analisi comparativa che si focalizzerà in particolare su aspetti quali requisiti d’accesso, tempistiche e ruolo del giudice. Si assumerà, nella parte finale, la prospettiva dei creditori sociali, al fine di individuare possibili fonti di pregiudizio per questi, qualora il debitore, in luogo del concordato preventivo, opti per la presentazione di un piano di concordato semplificato, al termine di un’infruttuosa fase di trattative col ceto creditorio.
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