Riassunto analitico
Il concordato preventivo è il procedimento più importante del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: esso scongiura la liquidazione giudiziale di un’impresa, cercando di superare lo stato di crisi e di insolvenza in cui versa. Il concordato preventivo si configura come una procedura concorsuale che si attua attraverso la stipula di un accordo tra il debitore e la maggioranza dei creditori. L’accordo, che può essere soddisfatto in continuità aziendale o in liquidazione del patrimonio, si compone di diverse fasi: la fase di accesso, la fase di apertura, la fase di approvazione, la fase di revoca, la fase di omologazione, la fase di esecuzione, ed eventualmente la fase di risoluzione e la fase di annullamento. Al fine di incentivare i finanziamenti alle imprese in crisi, anche quelle senza merito creditizio che non sono in grado di saldare i propri debiti, è stata presa la decisione di agevolare alcune tipologie di finanziamenti, facendoli autorizzare direttamente dal Tribunale ed assegnandogli una corsia preferenziale nel rimborso, al fine di incentivare i finanziatori: questi finanziamenti possono quindi essere prededucibili. I finanziamenti prededucibili sono descritti come una qualità processuale del credito che ha la precedenza su eventuali altri privilegi dello stesso. All’interno del concordato preventivo sono descritte diverse tipologie di finanziamenti prededucibili: - I finanziamenti ponte o in funzione: vengono erogati in una fase antecedente la richiesta di apertura del concordato preventivo ed hanno lo scopo di agevolare la presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, con l’obiettivo ultimo di garantire la continuità aziendale; - I finanziamenti interinali: prevedono la possibilità da parte del debitore di richiedere l’autorizzazione a finanziamenti in qualsiasi forma, purché vi sia continuità aziendale; - I finanziamenti in esecuzione: sono finanziamenti prededucibili erogati successivamente all’omologa del concordato, purché siano inseriti nel piano all’interno della domanda di concordato preventivo. Altra tipologia di finanziamento, sono i finanziamenti dei soci, i quali, se non ancora rimborsati, sono soggetti a prededuzione per l’80% della somma, mentre al restante 20% viene applicata la postergazione. Se già rimborsati, invece, devono essere restituiti interamente alla società. La postergazione è una modalità secondo cui i finanziamenti erogati dai soci si trovano in posizione subordinata rispetto ai debiti della società: ovvero, in caso di liquidazione della società, i crediti dei soci verranno rimborsati solamente dopo la risoluzione dei debiti con tutti gli altri creditori. I finanziamenti infragruppo, sono caratterizzati da erogazioni economiche dalle aziende controllate verso l’azienda capogruppo (controllante). I finanziamenti infragruppo godono della prededuzione all’80% dell’ammontare del finanziamento come per i finanziamenti soci. La concessione di finanziamenti abusivi si verifica quando un istituto di credito finanzia a seguito di errori di valutazione del merito creditizio un’azienda in situazione di crisi irreversibile, con la corresponsabilità degli organi societari che hanno richiesto il finanziamento. In queste situazioni banca e amministratori rispondono solidamente dei danni causati ai creditori della società. Infine, sono state trattate le misure adottate dal Governo italiano durante il COVID 19
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