Riassunto analitico
La tesi è incentrata sull’analisi delle criticità all’accertamento di maggior reddito emesso nei confronti di soci di società a ristretta base partecipativa. Alla base della contestazione vi è la presunzione semplice, di origine completamente pretoria, che i soci, coordinandosi tra loro grazie al numero ridotto, sono in grado di realizzare un utile extrabilancio di cui sono in grado di appropriarsi. Da tale constatazione è discesa la teorizzazione che, accertando un utile extracontabile in capo a tali società, sia lecito promuovere un'automatica imputazione pro-quota di tali maggiori utili in capo ai soci. Si realizza in tal modo, che a seguito dell'avviso di accertamento della società segue un automatico ribaltamento di quanto accertato in capo ai soci con la notifica di avvisi di accertamento singolari, come se si fosse di fronte ad una società di persone e nonostante il silenzio per l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale dagli articoli 115 e116 del TUIR prevista per tali enti avvalla un meccanismo di tassazione del tutto anomalo rispetto al modello legale previsto per le società di capitali, Tale ribaltamento di utili non tiene neppure in considerazione il regime di esenzione previsto dagli articoli 44 e 47 del TUIR, per i soggetti persone fisiche in merito alla tassazione dei redditi di capitale e degli utili da partecipazione, e dall’articolo 89 del TUIR in merito ai dividendi, per imprese e società. Partendo dall’analisi dei numerosi contributi offerti dalla dottrina e dalla letteratura , sono stati identificati cinque pilastri posti a fondamento della pretesa : il divieto di doppia presunzione, il presupposto soggettivo, l’utilizzo della trasparenza fiscale per ribaltare integralmente gli utili accertati in capo ai soci, il presupposto oggettivo e l’onere della prova contraria che ricade sui soci chiamati a dimostrare ribaltare in capo l’estraneità alla presunzione. Il divieto di doppia presunzione discende dal fatto noto che non si identifica con il maggiori reddito accertato, ma con la ristrettezza della compagine sociale ove è insito un vincolo di reciproca solidarietà e di reciproco controllo tra i soci-amministratori. Il presupposto soggettivo è legato alla struttura di tali società di capitali ove la compagine proprietaria ha pochi individui di cui si è ricostruita una definizione coerente con le innumerevoli sentenze della Corte di cassazione L’automatismo accertativo prevede l’equiparazione di tali enti con le società di persone, neutralizzando lo schermo della personalità giuridica al fine di ribaltare tali utili in capo ai soci. Il presupposto oggettivo è rappresentato dal reddito preventivamente accertato in capo alla società, che nel corso del tempo ha allargato i suoi confini includendo anche i costi fittizi e i costi indeducibili. Infine, l’elemento della prova contraria richiede al contribuente coinvolto una dimostrazione che spesso è difficile, se non impossibile da fornire dati i ristretti vincoli tracciati dalle numerose pronunce della Giurisprudenza, prova diabolica che rappresenta la chiave di volta che rende attendibile la presunzione semplice.
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