Riassunto analitico
Il tema oggetto di indagine: la circolazione indiretta dell’azienda attuata mediante conferimento aziendale seguito da cessione delle partecipazioni ricevute e i problemi di elusione fiscale/abuso del diritto. Il regime tributario ordinariamente applicabile alle diverse modalità di circolazione diretta o indiretta del complesso aziendale non è il medesimo, perché diverso è il trattamento riservato dal legislatore fiscale al cd. share deal (cessioni di partecipazioni) e al cd. asset deal (cessione diretta del complesso aziendale) sotto il profilo sia dell'imposizione diretta che di quella indiretta. Da ciò l'esistenza di legittimi margini di scelta per il contribuente nell'ambito della libertà di iniziativa economica costituzionalmente tutelata (art. 42 Cost.). Il punto – arrivando subito al tema oggetto di indagine – è il seguente: la scelta della combinazione negoziale più conveniente sotto il profilo fiscale per trasferire a terzi il complesso aziendale costituisce fenomeno da ricondurre nell’ambito del legittimo risparmio d’imposta (o, altrimenti detto, di una pianificazione fiscale fiscale) ovvero siamo nel campo dell’elusione fiscale? Quanto alla circolazione indiretta del complesso aziendale attuata conferimento del complesso aziendale seguito dalla cessione delle partecipazioni della società conferitaria , la non censurabilità ai sensi dell’art. 37-bis del d.p.r. n. 600/73 (clausola antielusiva semi-generale) della complessiva operazione “conferimento azienda-cessione partecipazione”, che è stata espressamente prevista nell’art. 176, comma 3, del t.u.i.r., ha, per contro, determinato una diffusione di questa modalità di trasferimento indiretto delle aziende, e ciò anche al di fuori delle ipotesi di ristrutturazione infragruppo essendo operazione meno onerosa, sotto il profilo fiscale, rispetto alla cessione diretta.
La circolazione indiretta d’azienda, attuata mediante lo schema “conferimento del complesso aziendale – cessione di partecipazioni”, non è fattispecie censurabile sotto il profilo dell’elusione fiscale/abuso del diritto. Volendo riepilogare, tirando le fila e sintetizzando le conclusioni della disamina svolta, si può affermare che il conferimento d'azienda e la successiva cessione della partecipazione nella conferitaria sono atti separati che vanno assoggettati autonomamente a imposta di registro in misura fissa, pari a Euro 168,00, come previsto, rispettivamente, dall'art. 4, n. 3 e dall'art. 11 della Tariffa parte prima allegata alla legge di registro. Il conferimento del complesso aziendale con successiva cessione della partecipazione è operazione espressamente disciplinata ai fini delle imposte dirette dagli arttt. 176 e 87 del t.u.i.r., in forza dei quali: (a) il conferimento d'azienda è soggetto ad un regime di neutralità fiscale; (b) alla successiva cessione delle partecipazioni ricevute in seguito al conferimento, sussistendone le condizioni, si applica il regime della participation exemption; (c) l'operazione non è soggetta al sindacato di elusività previsto dall'art. 37-bis del d.p.r. n. 600/1973.
|