Riassunto analitico
Con questo elaborato si è tentato di ricostruire il percorso evolutivo della definizione giuridica di ambiente,notiamo come essa sia andata creandosi per stratificazione col passare del tempo grazie ai numerosi interventi normativi settoriali,alle pronunce giurisprudenziali ed al contributo dottrinale;nonostante ciò se guardiamo al testo della nostra Costituzione vediamo come esso sia tuttora privo di una nozione esplicita di ambiente,infatti ne contiene solo un riferimento in sede di riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni.Pur mancando un riferimento espresso ad un diritto all’ambiente all'interno della Costituzione,è stato possibile estrapolare utili riferimenti dall'analisi di alcuni articoli fondamentali,quali il 2, 9, 32, 42 e 44 del Testo;partendo dall'art.9 che indica come compito della Repubblica la tutela del paesaggio,e dall’art.32 che tutela la salute,la dottrina, attraverso differenti interpretazioni si è trovata generalmente in accordo nel rinvenire nelle suddette disposizioni un importante principio costituzionale di salvaguardia dell'ambiente.A questo proposito l'orientamento che si è sviluppato attorno al concetto di ambiente può venir suddiviso in due correnti principali:quella pluralista, riconducibile al pensiero di M. S. Giannini con la teoria della tripartizione, e quella monista, che predilige ricostruzioni di carattere unitario della nozione di ambiente. Basandosi su queste premesse la Corte ha riconosciuto specifica rilevanza alla salvaguardia dell'ambiente come diritto della persona ed interesse fondamentale per la collettività,e la conseguente necessità di creare istituti giuridici per concretizzare l'azione di tutela; come l’istituzione di un Ministero dell’ambiente(e della tutela del territorio e del mare) e l’emanazione del D. Lgs n. 152/2006, che ha disciplinato in modo organico gran parte di questa complessa disciplina. Si inizia a tendere verso una concezione unitaria del bene ambiente comprensivo di tutte le sue risorse, dunque,una sorta di valore Costituzionale "integrale",e al contempo si acquisisce la consapevolezza che la tutela dell’ambiente per essere efficace deve essere globale ed il più possibile preventiva.La principale fonte del diritto all'ambiente proviene da trattati stipulati a livello sovranazionale e contenenti principi generali e linee guida in materia,da regolamenti comunitari e dal recepimento di numerose direttive per gli Stati membri.Spesso la giurisprudenza comunitaria ha preceduto l'intervento legislativo, garantendo così un'azione costante e dinamica,in parte svincolata dal diritto positivo e quindi più adatta a risolvere le particolari esigenze del settore ambientale.Oggi l'ambiente a livello comunitario rientra fra le materie di competenza concorrente fra gli Stati membri e l'UE, e la disciplina è contemplata espressamente all'interno del T.F.UE, mentre a livello interno la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia di competenza esclusiva statale, ma la valorizzazione dei beni ambientali è materia concorrente fra Stato e Regioni. La Corte ha affermato che la tutela ambientale è da intendersi come valore costituzionalmente protetto,che si configura come una sorta di «materia trasversale»,in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali.Infine, un determinante contributo alla formazione della nozione giuridica di ambiente va riconosciuto anche alle specifiche discipline scientifiche che nel corso degli ultimi decenni hanno posto la loro attenzione sulle problematiche ambientali; il diritto è andato intrecciandosi con aspetti tecnici e scientifici dando così risposta ai problemi di inquinamento ed esaurimento delle risorse causati dall'esponenziale crescita economica,attraverso l'introduzione di alcuni concetti, quali la green e circular economy in una nuova prospettiva di sviluppo sostenibile ed uso oculato delle risorse del Pianeta,in linea con gli obiettivi previsti del Green Deal europeo.
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