Riassunto analitico
La libertà di culto, parte integrante del diritto di libertà religiosa, è un diritto fondamentale dell'uomo che viene garantito e tutelato a livello internazionale, più in particolare dall'art. 18 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948; dall'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966; dall'art. 6, lett. a) della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981; dall'art. 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950. Come sancito dal General Comment n. 22, (paragrafo 4) emesso dal Comitato per i diritti umani, i luoghi preposti al culto e alla preghiera rappresentano lo strumento indispensabile per l'esercizio e la manifestazione del culto collettivo e pubblico. In questo elaborato s'intende mostrare che la realtà dei fatti non corrisponde a ciò che è stato garantito sulla carta. Secondo gli Studi condotti dal Relatore Speciale delle Nazioni Unite, in varie parti del mondo si riscontrano vari problemi e problematiche, giuridici e non, che ostacolano l'istituzione di un luogo adibito alle attività cultuali di una religione. In Italia, difficoltoso e controverso è il problema dell'apertura di una moschea, talvolta ostacolato da norme urbanistiche. In proposito, acceso è il dibattito riguardo il caso della legge regionale lombarda (l.r. n. 12/2005) che ha posto delle norme stringenti atte ad ostacolare la libertà religiosa, e in particolare l'apertura di un luogo di culto islamico. Questa legge regionale presenta vari profili d'incompatibilità con i principi internazionali dei diritti umani che, in questa sede, ci si propone di esaminare.
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