Riassunto analitico
La questione relativa allo scopo della pena, che da sempre è stata al centro di un intenso e acceso dibattito tra grandi scuole ed emeriti pensatori, può dirsi solo formalmente ultimata dal contenuto dell’art. 27, comma 3°, della Costituzione, secondo cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il consolidamento dell’ideale rieducativo della pena è messo in luce, in primis, realizzando un’illustrazione critica delle altre teorie della pena, e, in un secondo momento, ripercorrendo le differenti interpretazioni che dottrina e giurisprudenza hanno fornito della funzione rieducativa nei decenni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione italiana. L’effettiva praticità della rieducazione è indagata attraverso la ricerca e la relativa analisi, all’interno dell’intero complesso sanzionatorio vigente, degli strumenti che di tale finalità sono espressione e che, in quanto tali, vanno promossi, e di quelli che, in via sia teorica sia pratica, sono con essa incompatibili. Si è disquisito, infine, attraverso lo studio di parte dell’ordinamento penitenziario, sulla genesi del carcere, sull’idoneità della relativa disciplina a garantire gli strumenti opportuni per agevolare la rieducazione del condannato e, all’esito dell’indagine, sulla possibilità di destinare alla pena detentiva solo determinate categorie di “delinquenti”, senza con ciò comportare uno snaturamento dell’intero sistema sanzionatorio.
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