Riassunto analitico
L’interrogatorio è l’atto per mezzo del quale l’autorità procedente raccoglie le dichiarazioni dell’accusato. Si tratta di un atto fondamentale per la piena esplicazione del diritto di difesa dell’imputato, infatti generalmente l’interrogatorio costituisce il primo momento in cui l’indagato fornisce il proprio contributo dichiarativo. L’organo di regola deputato allo svolgimento di tale atto è il Pubblico Ministero, il quale in base alla normativa vigente ha anche la facoltà di delegare tale adempimento alla polizia giudiziaria. Solo qualora l’indagato si trovi sottoposto a misure cautelari, l’interrogatorio dovrà necessariamente essere svolto dal giudice delle indagini preliminari. Nello svolgimento di tale atto l’accusato ha il diritto di essere assistito dal proprio difensore, anche se, è opportuno ribadirlo, non mancano situazioni nelle quali il diritto de quo subisce rilevanti menomazioni. La natura e pertanto le finalità dell’interrogatorio sono diversamente configurabili a seconda della fase procedimentale e del soggetto deputato al compimento dell’atto. Durante le indagini preliminari il compimento dell’interrogatorio è subordinato a valutazioni compiute dal Pubblico Ministero, anche sulla base degli elementi probatori fino a quel momento raccolti, in quanto qualora decida di procedere al compimento dello stesso, dovrà necessariamente rendere noti gli stessi all’indagato. Non di rado l’interrogatorio compiuto in fase di indagini preliminari si caratterizza per alcuni profili di inquisitorietà, in quanto non sempre l’accusato viene pienamente tutelato rispetto alle garanzie allo stesso riconosciute da parte dell’ordinamento. Non sono infatti mancate opinioni volte a criticare la frequente strumentalizzazione della custodia cautelare da parte dell’autorità procedente, ai fini di ottenere la collaborazione dell’accusato. Ovviamente il rispetto di principi, quali, in primis, la presunzione di non colpevolezza ed inoltre la libertà di autodeterminazione, non tollera di certo l’utilizzo di metodi o strumenti in qualsiasi modo incisivi sulla sfera volitiva dell’indagato. Minori problematiche, almeno relativamente alla volontarietà del compimento dell’atto si pongono invece dopo l’esercizio dell’azione penale, in quanto l’interrogatorio risulta subordinato ad una esplicita richiesta in tal senso da parte dell’accusato o comunque a un consenso del medesimo rispetto all’istanza avanzata da altre parti. Infatti, se in fase di indagini preliminari, l’interrogatorio viene da taluno ricompreso tra gli atti probatori, di competenza del Pubblico Ministero, così non è per le fasi successive. In fase dibattimentale l’interrogatorio viene sostituito da un diverso mezzo di prova, l’esame dibattimentale. Esso in particolare si caratterizza anzitutto per il diverso organo deputato allo svolgimento dello stesso. Infatti l’esame viene condotto sempre dal giudice dibattimentale, organo terzo, imparziale ed equidistante dalle parti. Inoltre in tal fase, l’imputato avrà già avuto pieno accesso a tutti gli atti probatori posti a conoscenza dell’organo giudicante e quindi suscettibili di essere utilizzati ai fini della decisione. Occorre inoltre precisare come, anche in fase dibattimentale, tramite gli istituti delle contestazioni e delle letture, possano essere veicolate dichiarazioni rese in precedenza dall’accusato. Il rischio principale insito in una simile previsione consiste senza dubbio nella possibilità che il materiale istruttorio non inserito nel fascicolo dibattimentale – che di regola non dovrebbe essere conosciuto dal giudice del dibattimento – entri in tal modo a far parte degli elementi posti a fondamento della decisione.
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